Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
2.1 Le disposizioni modificate in dettaglio (cfr. il disegno di revisione nell’allegato)
2.1.1 Modifiche ricorrenti meramente formali
Nell’Ingresso, articolo 1 e articolo 9 capoverso 1, il riferimento agli articoli 10a –- 10d LPAmb e alla Convenzione del 25 febbraio 19915 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero (Convenzione di Espoo) è stato aggiornato.
Negli articoli 6a capoverso 2 lettera a, articolo 10 capoverso 1 e lettera b, articolo 12 capoversi
2 e 3, articolo12a capoversi 2 e 3, articolo 12b capoversi 2 e 3, articolo 14 capoverso 3 e
articolo 20 capoverso 1, l’espressione Ufficio federale dell’ambiente6 (Ufficio federale) è stata sostituita con Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2.1.2 Adeguamenti strutturali e sostanziali
Articolo 2 capoverso 1 lettera a. Il nuovo periodo serve al chiarimento e alla precisazione; esso coincide con l’interpretazione data nella più recente giurisprudenza7. Ai fini della decisione di
sottoporre all’EIA le modifiche di un impianto è determinante soltanto l’aumento del carico ambientale riconducibile a un impianto e non ad esempio la portata della modifica o l’entità della spesa per la modifica.
L’articolo 3 capoverso 1 è stato adeguato al testo di legge (art. 10a e 10b LPAmb), che non limita l’esame alle prescrizioni del diritto federale. Secondo Rausch/Keller8, il Tribunale federale, oltre quanto disposto letteralmente dall’articolo 3 capoverso 1 OEIA, ravvisava già nella versione originale dell’articolo 9 LPAmb un obbligo derivante dal diritto federale ad ottemperare alle prescrizioni
ambientali cantonali. Con la revisione della LPAmb del 1995, questo obbligo è stato sancito nella legge. Alcuni Cantoni hanno inoltre elaborato ordinanze di esecuzione relative all’EIA, nelle quali è sancito esplicitamente che l’EIA debba considerare le prescrizioni cantonali in materia di protezione dell’ambiente.
Inoltre, l’enumerazione nel capoverso 1 è stata completata con le (nuove) prescrizioni relative
all’ingegneria genetica.
Dopo l’articolo 6, è ora inserito il titolo Sezione 3: OEIA in un contesto transfrontaliero, a seguito della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo), in vigore per la Svizzera dal 10 settembre 1997. Scopo della convenzione è garantire che nel caso della pianificazione di impianti dagli effetti presumibilmente notevoli in contesto transfrontaliero, gli Stati confinanti interessati siano informati e consultati.
Articolo 6a. Questo nuovo articolo designa le autorità abilitate ad esercitare in Svizzera diritti e doveri nell’ambito della Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo). L’inserimento di questa norma nell’OEIA era stato prospettato dal Consiglio federale nel messaggio del 5 settembre 1995 concernente la ratifica della Convenzione di Espoo.
Il capoverso 1 designa l’autorità svizzera competente sia per quanto concerne la notifica allo Stato confinante interessato sia per un’adeguata considerazione dei risultati della procedura di
5 RS 0.814.06
6 La designazione dell’unità amministrativa "Ufficio federale dell’ambiente" è già stata adeguata in precedenza, in applicazione dell’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
7 Keller P. M. 2007: UVP-Pflicht bei Änderung bestehender UVP-pflichtigen Anlagen. Rechtsgutachten zu Handen des Bundesamtes für Umwelt und des Amtes für Umweltkoordination und Energie des Kantons Bern.
8 Cfr. Rausch/Keller 2001: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Artikel 9 N68 3/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154