Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

Per il tipo d’impianto n. 60.3 (Modificazioni del terreno di più di 5000 m2 per impianti sciistici sportivi) l’espressione piste da sci – della versione precedente – è stata sostituita con quella più attuale di impianti sciistici sportivi. Oltre a ciò, la soglia per le modificazioni del terreno è stata alzata da 2000 m² a 5000 m².

Nel tipo d’impianto n. 60.4 (Impianto d’innevamento con superficie innevata superiore a 50’000 m2) l’ha, quale unità di misura, è sostituito dal m², per motivi di uniformazione (tra gli impianti sotto il n. 6); ma il valore soglia resta invariato.

I tipi d’impianto n. 60.5 (Stadio con tribune fisse per più di 20 000 spettatori), n. 60.6 (Parco di

divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m2 o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno) e n. 60.7 (campi da golf) sono invariati.

Il Dipartimento, a causa del carico ambientale potenzialmente elevato di questi impianti e il relativo fabbisogno di adottare provvedimenti specifici all’ubicazione, ha deciso di sottoporre, come in

passato, i campi da golf all’obbligo dell’EIA, nonostante un intervento parlamentare chieda

l’esclusione di questi tipi d’impianto20. Campi da golf con 9 o più buche necessitano in generale, nella zona agricola, da 50 a 100 di ettari di terreno e costituiscono impianti artificiali con importanti

modificazioni del terreno, tappeti erbosi sportivi e ostacoli idraulici artificiali. I tappeti erbosi sportivi sono applicati su uno strato portante di sabbia oppure su fogli, richiedono una concimazione intensa, devono essere trattati con prodotti fitosanitari e, nella maggior parte dei casi, anche innaffiati. Sono affiancati quasi sempre da impianti infrastrutturali (edifici, strade, parcheggi) e nuovo traffico indotto. Complessivamente, gli effetti dei campi di golf sull’ambiente sono dunque considerevoli.

Il tipo d’impianto n. 60.8 equivale al tipo d’impianto 60.2 di prima. Il suo contenuto è invariato ed è collocato alla fine degli impianti che figurano sotto il numero 6, affinché impianti a fune e altri impianti nell’ambito degli sport sciistici siano riuniti sotto una sola voce (n. 60.1-60.4).

7 Industria

Sono invariati i tipi d’impianto n. 70.1 (Impianto per la produzione di alluminio), n. 70.2 (Acciaieria), n. 70.3 (Impianto per la lavorazione di metalli non ferrosi), n. 70.4 (Impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia), n. 70.8 (Fabbrica di esplosivi e di munizioni), n. 70.9 (Macello e azienda per la lavorazione delle carni, con una capacità di produzione superiore a 5000 t all’anno), n. 70.10 (Cementificio), n. 70.11 (Vetreria, con una capacità di produzione superiore a 30 000 t

all’anno), n. 70.12 (Fabbrica di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t

all’anno) e n. 70.14 (Fabbrica di pannelli di masonite).

Sono soppressi due tipi d’impianto:

il tipo d’impianto n. 70.13 (Impianto per la produzione e la lavorazione dell’amianto e di prodotti contenenti amianto) che è ormai obsoleto dal 1989, data in cui è stato emanato il divieto di principio e generalizzato dell’amianto.

Il tipo d’impianto n. 70.15 (Altri impianti il cui flusso dei gas non trattati (in caso di non funzionamento del sistema di lavaggio dei gas) che, con regime massimo d’esercizio, superi i valori limite

dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico: a) di oltre 20 volte per le sostanze secondo la cifra 5 dell’allegato 1; b) di oltre 100 volte per le altre sostanze dell’allegato 1) costituisce una categoria d’impianti corredata da criteri piuttosto inappropriati, in quanto il criterio per l’applicabilità dell’EIA è fondato sui sorpassi delle soglie d’emissione stabilite nelle prescrizioni, che non possono essere stabiliti a priori ma individuati solo in seguito alle indagini relative all’EIA.

20 05.3169, Mozione Schwander Pirmin, Deregolamentazione delle procedure d'autorizzazione di progetti edili soggetti alla LPAmb, in cui si chiede tra l’altro l’esclusione di questo tipo d’impianto 13/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154