Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

ambientale notevole. Possono inquinare le acque sotterranee o le acque di superficie, generare inquinamento atmosferico (NH3) o immissioni foniche indotte nell’ambiente circostante; indurre il rilascio diretto o (attraverso immissione, diffusione) indiretto, indesiderato, di sostanze nutritive in superfici ecologicamente pregiate (oligotrofe), spesso collegato a un carico notevole sul paesaggio. La conformità di grandi impianti per l’allevamento di bestiame da reddito alla legislazione vigente in materia di protezione dell’ambiente impone generalmente l’adozione di provvedimenti specifici all’ubicazione.

Nel 1988, nell’ambito dell’introduzione della OEIA, il valore soglia vigente finora (posti per categorie singole di animali da reddito) è stato derivato dall’allora vigente ordinanza sugli effettivi massimi.

Questa ordinanza22 costituisce uno strumento di regolazione del mercato nel quadro della politica agricola e serve all’incentivazione della produzione di carne e di uova. I valori soglia ivi fissati non servono affatto ad appurare il carico ambientale effettivo dei singoli impianti per l’allevamento di bestiame da reddito. Inoltre, secondo il diritto vigente – e a prescindere al carico ambientale effettivo – le aziende miste (ad es. le aziende dove vengono allevate diverse categorie di animali che, per

quanto concerne, il numero si collocano appena al di sotto del valore soglia) sono state privilegiate rispetto a quelle che allevano una sola categoria di bestiame ma in grandi quantità (al di sopra della soglia EIA). Oltre a ciò, il tipo d’impianto n. 80.4 ha sempre dato luogo a difficoltà d’interpretazione, in quanto nelle aziende agricole sono allevate anche specie di animali da reddito non annoverabili nelle categorie previste dal tipo d’impianto (ad es. oltre a scrofe da allevamento e suini da ingrasso anche suinetti svezzati, giovani scrofe e verri).

La definizione del tipo d’impianto 80.4 è stata uniformata e di conseguenza essenzialmente

semplificata. La costruzione di impianti per la tenuta di animali da reddito richiede da ora in poi

l’obbligo dell’EIA, nel caso di una stalla di nuova costruzione o modificata o di un padiglione di nuova costruzione o modificato, se l’azienda nel suo complesso supera la capacità di 125 unità di bestiame grosso (UBG).

Nell’ottobre del 2005, l’UFAM, in vista della revisione del tipo d’impianto, ha interpellato tutti i servizi EIA e uffici cantonali dell’agricoltura dei Cantoni circa la ridefinizione (tipo23 ed entità dei valori soglia). I risultati del sondaggio sono stati discussi in seno a un gruppo di lavoro paritetico con i servizi

cantonali EIA, gli uffici cantonali dell’agricoltura e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). La nuova definizione del tipo d’impianto n. 80.4 viene ora proposta in base alle conoscenze risultate da questa procedura. Con questa nuova definizione, la soglia EIA per le aziende la cui attività è concentrata sull’allevamento di una specie di animali da reddito, viene nettamente elevata24, eccetto che per il bestiame grosso. In tal modo, saranno soltanto le aziende agricole molto grandi ad essere sottoposte all’EIA: nel 2004, con la nuova soglia, circa l’1 per cento di tutte le aziende sarebbe stato sottoposto all’obbligo dell’EIA25. Al fine di facilitare agli agricoltori l’allestimento di un rapporto sull’impatto

ambientale, sia per quanto attiene al contenuto sia per quanto attiene ai costi, l’UFAM e i Cantoni mettono a disposizione una lista di controllo e un modello di rapporto standard.

La definizione di tipo d’impianto n. 80.5 viene completata aggiungendovi i mercati specializzati e,in tal modo, adeguata alla situazione attuale. Inoltre, il valore soglia viene aumentato, nell’ambito del

margine di apprezzamento concernente la valutazione della rilevanza del carico ambientale –

22 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

23 Status Quo (posti per ogni categoria di animali), somma dei valori soglia EIA (somma delle UBG dell’azienda), intensità di sfruttamento dell’azienda (UBGF pro ha SAU)

24 Ad esempio per suini all’ingrasso al 118%, per ovaiole al 167%, per polli da ingrasso al 417%

25 Secondo i dati AGIS dell’Ufficio federale dell’agricoltura 15/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154