Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

I due vecchi tipi d’impianto per la sintesi e per la produzione di prodotti chimici (n. 70.5 e n. 70.6) vengono sostituiti da quattro tipi d’impianto nuovi e differenziati adeguati alla terminologia delle direttive UE concernenti l’EIA21:

con i nuovi tipi d’impianto n. 70.5 (Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 1000 t all’anno per la sintesi di prodotti chimici di base organici, prodotti chimici di base inorganici o concimi contenenti fosforo, azoto o potassio) e

n. 70.5a (Impianti per la sintesi in quantità industriali di: materie prime per la sintesi di prodotti fitosanitari e biocidi oppure prodotti farmaceutici di base utilizzando un procedimento chimico o biologico), l’obbligo dell’EIA ivi definito è vincolato in misura più adeguata alla tossicità ed

ecotossicità effettive delle sostanze e preparati prodotti. Per il tipo d’impianto 70.5 non viene stabilito alcun valore soglia ma soltanto indicata la produzione di sostanze e preparati in quantità industriale, perché il carico sull’ambiente potrebbe già essere notevole in piccole quantità e seconda del tipo di sostanza.

Con i nuovi tipi d’impianto n. 70.6 (Impianto con una superficie d’esercizio superiore a 5000 m2 o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all’anno per la lavorazione di prodotti

intermedi e di prodotti chimici) e n. 70.6a (Impianto industriale per la lavorazione di prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti farmaceutici o colori, vernici, elastomeri o perossidi), l’obbligo dell’EIA ivi definito è vincolato in misura più adeguata alla tossicità ed ecotossicità effettive delle sostanze e preparati lavorati. Il tipo d’impianto 70.6° è definito analogamente al tipo d’impianto 70.5a.

I tipi d’impianto n. 70.10a (Imprese produttrici di calcestruzzo con una capacità di trattamento

superiore a 10 000 t all’anno), e n. 70.10b (Imprese produttrici di rivestimenti stradali con una

capacità di trattamento superiore a 10 000 t all’anno), che finora erano stati sottoposti dai Cantoni, in parte come tipi d’impianto 40.7 o 80.3, all’obbligo dell’EIA, vengono ora classificati in categorie a sé stanti.

Gli effetti potenziali delle imprese di calcestruzzo sull’aria, il suolo, l’acqua e il paesaggio, le potenziali emissioni e la produzione di rumore provocate dai trasporti in autocarri di calcestruzzo e di

prefabbricati in calcestruzzo, sono elevati e devono essere sottoposti all’obbligo dell’EIA. Dato che le imprese di calcestruzzo sono ubicate spesso in contesti paesaggistici sensibili (ad es. lungo le rive dei laghi), s’impongono di regola anche provvedimenti di protezione ambientale specifica all’ubicazione. Considerazioni analoghe sono valide anche per le Imprese produttrici di rivestimenti stradali.

8 Altri impianti

I tipi d’impianto n. 80.3 (Cava di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d’estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m3), n. 80.7 (Impianti di radiocomunicazioni fissi (soltanto impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW) e n. 80.8 (Aziende in cui, mediante organismi geneticamente modificati o patogeni, viene eseguita un’attività della classe 3 o 4 secondo l’ordinanza del 25 agosto 199917 sull’impiego confinato) restano invariati.

Il tipo d’impianto n. 80.1 (Miglioramento fondiario generale) e 80.2 (Progetti generali di

raggruppamento forestale e progetti di allacciamento forestale) sono formulati ora in maniera più comprensibile senza alcuna modifica delle soglie fissate in base alle quantità.

Impianti per l’allevamento di bestiame da reddito (tipo d’impianto n. 80.4) possono comportare – soprattutto se si tratta di impianti per l’allevamento di massa – con grande probabilità un carico

21 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 14/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154