Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

Articolo 12a. Termini di trattazione per l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri.

I capoversi 1-3 riprendono le norme vigenti11 concernenti i termini per la valutazione dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Nel capoverso 2 è precisato il termine per la valutazione

dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri da parte dell’UFAM nella procedura federale: il parere deve essere espresso, come finora, entro un termine di due mesi dal ricevimento dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Dopo la stesura di un parere da parte del Cantone – si tratta in generale della presa di posizione del servizio di protezione dell’ambiente – resta ancora all’UFAM almeno un mese per la sua valutazione. Questo termine, concepito analogamente al termine di trattazione per il rapporto nella procedura federale (cfr. art. 12b cpv. 2), permette una valutazione pressoché parallela da parte del Cantone e dell’UFAM.

Capoverso 3. In caso di consultazione, l’UFAM valuta l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri entro due mesi. Il termine parte dal momento in cui l’UFAM dispone dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente.

Articolo 12b. Termini di trattazione per il rapporto.

In questo nuovo articolo sono riuniti – senza modifiche sostanziali – i termini per la valutazione del rapporto che in precedenza erano distribuiti tra l’articolo 12 capoversi 1 e 2 e l’articolo 13a capoverso 2.

Capoverso 3. In caso di consultazione, l’UFAM valuta il rapporto entro tre mesi a decorrere dal momento in cui l’UFAM riceve il rapporto e il parere del servizio cantonale della protezione

dell’ambiente (cfr. articolo 14 capoverso 3).

Articolo 13a è abrogato. Il suo contenuto figura ora nell’articolo 14 capoverso 3 e nell’articolo 12 capoverso 3.

Articolo 14. I capoversi 1 e 2 sono invariati.

Il capoverso 3 riprende senza modifiche il contenuto dell’articolo 13a capoverso 1, che è stato stralciato.

Il capoverso 4 corrisponde al capoverso 3 antecedente.

Articolo 17 lettera a. Per l’esame, l’autorità decisionale si fonda sul rapporto; l’attributo “del

richiedente” è superfluo e pertanto viene soppresso.

L’articolo 17a equivale per il contenuto al terzo periodo del precedente articolo 12 capoverso 2.

L’eliminazione delle divergenze nella procedura federale è trattata per motivi sistematici in un articolo a se stante.

Articolo 20 cpv. 1. Da un lato, Ufficio federale è sostituito da UFAM; dall’altro, nella LPAmb la legittimazione a ricorrere è disciplinata negli articoli 55 e 55f.

Articolo 24. Disposizioni transitorie. In via di principio, il nuovo diritto deve essere applicato il prima possibile. È stato pertanto disposto che, dopo l’entrata in vigore della modifica, le domande pendenti saranno trattate secondo il nuovo diritto. Soltanto nel caso di domande con ricorsi pendenti è

applicato il diritto anteriore.

Data dell’entrata in vigore: la data prevista è il 1° luglio 2008.

11 I termini erano contemplati in precedenza in due capoversi dell’articolo 8. 6/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154