Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
3 Verifica dell’allegato "Impianti sottoposti all’esame e procedura decisiva"
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha verificato, su mandato del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), l’elenco dei tipi d’impianto che sono sottoposti a EIA riportato nell’allegato conformemente alle disposizioni dell’articolo 10a capoverso 2 LPAmb.
L’UFAM analizzava in dettaglio se da un certo tipo d’impianto ci si deve attendere di regola un carico ambientale notevole durante la fase di costruzione o di esercizio e se questo tipo d’impianto può esser presumibilmente realizzato soltanto mediante misure specifiche. Da questa verifica è risultato che impianti in precedenza sottoposti all’obbligo dell’EIA ne devono essere esonerati e viceversa.
La verifica dell’allegato concernente gli impianti sottoposti all’esame è stato effettuato in stretta
collaborazione con i servizi-EIA cantonali e con gli Uffici federali interessati. Si è dovuto rinunciare al coinvolgimento di altri ambienti interessati a causa del rigido calendario delle scadenze dettato dalla mozione Hofmann (07.3418).
3.1 Criteri generali
L’articolo 10a capoverso 2 LPAmb limita l’obbligo di esame agli impianti che possono
presumibilmente ottemperare alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente soltanto con l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione, vale a dire adattate al caso particolare. Per contro, i progetti che per l’osservanza della legislazione ambientale necessitano soltanto di misure standard correnti (secondo le norme tecniche) in futuro non saranno più sottoposti all’EIA.
Diversi tipi d’impianto adempiono già secondo il diritto vigente il criterio della rilevanza soltanto se raggiungono una determinata dimensione minima. Come era già stato stabilito nel rapporto
esplicativo del DFI del maggio 1986 concernente il disegno dell’OEIA (p. 33), per tracciare una linea di separazione tra gli impianti sottoposti all’EIA e quelli che non lo sono esiste un margine di
apprezzamento. Spesso la rilevanza degli effetti sull’ambiente dipende in misura elevata
dall’ubicazione e dal suo inquinamento preesistente nonché dalla modalità di utilizzazione
dell’impianto.
Una rivalutazione per quanto attiene l’aumento o la riduzione dei valori soglia ai fini dell’EIA del 1988 può essere opportuna – oltre che per i criteri generali dell’articolo 10a capoverso 2 LPAmb – per i motivi seguenti:
a) gli effetti sull’ambiente della categoria degli impianti sono sostanzialmente mutati negli ultimi anni:
gli effetti tipici di una categoria di impianti possono essere, ad esempio, diminuiti in generale grazie allo sviluppo tecnologico, oppure anche aumentati a causa di uno sfruttamento più intenso;
b) le esperienze fatte sull’arco di molti anni con progetti concreti mostrano che i valori soglia stabiliti
venti anni fa sono troppo elevati o troppo bassi o anche troppo poco differenziati;
c) un valore soglia supera nettamente il limite – rispetto a quelli di altri tipi d’impianto sottoposti
all’EIA. Va tenuto presente che il confronto tra i diversi tipi d’impianto per quanto concerne le loro caratteristiche è un compito estremamente difficile;
d) il margine di apprezzamento nell’interpretazione del concetto giuridico indeterminato di "carico
inquinante notevole" è utilizzato in modo più o meno esteso, a seconda del contesto economico, politico o sociale.
7/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154