Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

(02.436) di un miglior coordinamento tra protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale, adottata dalle Camere federali nel 20069.

Articolo 10 capoverso 1 e capoverso 2. La frase introduttiva dell’articolo 10 capoverso 1 stabilisce che le direttive del servizio di protezione dell’ambiente rivestono carattere di aiuti all’esecuzione e non carattere di atti normativi. Già secondo il diritto vigente (art. 8 cpv. 10), l’indagine preliminare doveva essere conforme alle direttive del servizio di protezione dell’ambiente. Ora, anche l’allestimento del capitolato d’oneri deve essere conforme alle direttive del servizio di protezione dell’ambiente. Ciò è ragionevole perché il capitolato d’oneri stabilisce il quadro tematico e metodico d’inserimento del rapporto allestito secondo le direttive del servizio della protezione dell’ambiente.

Lettera b UFAM invece di Ufficio federale.

Il titolo del Capitolo 3 prima dell’articolo 12 è stato formulato – conformemente ai contenuti degli articoli 12-13 – in maniera più generale, e quindi applicabile anche per la valutazione dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri.

Articolo 12 disciplina la competenza per la valutazione dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto, a seconda che si tratti di una procedura d’approvazione cantonale (o

comunale) o di una procedura federale.

Capoverso 2. Nel caso di progetti della Confederazione, l’UFAM nella sua valutazione tiene conto anche del parere del Cantone. Che l’UFAM accolga – oltre ad altri pareri del Cantone conformemente all’articolo 14 capoverso 2 – anche il parere del servizio cantonale della protezione dell’ambiente, rientra nella prassi corrente. Questo parere costituisce una base importante per l’UFAM ai fini della valutazione del progetto, in quanto, di regola, i servizi cantonali di protezione dell’ambiente

dispongono di conoscenze più approfondite a livello locale, sono in grado di valutare con sufficiente competenza specifica il rispetto delle prescrizioni cantonali e fungono da orientamento per

un’eventuale ponderazione degli interessi tra disposizioni di protezione cantonali10.

Capoverso 3. Per motivi di sistematicità, l’articolo 13a inserito nel quadro della revisione del 1995 viene nuovamente soppresso e la competenza dell’UFAM nei casi in cui esso, nel quadro delle procedure cantonali, va sentito, viene ora riproposta nell’articolo 12.

In occasione della revisione dell’OEIA del 1995, il ruolo dell’UFAM nell’ambito delle consultazioni è stato semplificato nel senso che l’UFAM non dovrebbe più esprimere valutazioni approfondite ma soltanto sommarie in merito al rapporto. All’epoca non era stata proposta una valutazione sommaria del capitolato d’oneri. Da un’ottica attuale sembra però corretto che l’UFAM, nel caso in cui venga consultato, si limiti a una valutazione sommaria anche per quanto concerne la valutazione

dell’indagine preliminare e del capitolato d’oneri. Nelle consultazioni, l’UFAM, per la valutazione dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto dispone del parere del servizio

cantonale della protezione dell’ambiente. L’aggiunta imprecisa “oppure di un progetto definitivo dello stesso” è soppressa.

Per motivi di sistematicità, i termini di trattazione per la valutazione dell’indagine preliminare, del capitolato d’oneri e del rapporto sono disciplinati in appositi articoli specifici (art. 12a e 12b) e non, come finora, ripartiti in diversi articoli.

9 La mozione invita il Consiglio federale a proporre misure in ambito esecutivo e legislativo che garantiscano il coordinamento tra protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale. Inoltre, essa chiede che le decisioni in materia di pianificazione del territorio permettano di istituire le condizioni essenziali per una realizzazione rapida ed ecologica di progetti edili sgravando in tal modo i progetti EIA (esame dell’impatto sull’ambiente).

10 Cfr. commenti all’articolo 3 capoverso 1 5/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154