Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

La conclusione che possiamo trarre da queste osservazioni è che nulla è cambiato per quanto

concerne la rilevanza del carico sull’ambiente del tipo d’impianto n. 11.4.. Al fine di determinare l’impatto ambientale, occorre che gli effetti di questi impianti siano raggruppati; proprio per far fronte alle opposizioni da parte degli abitanti, è utile disporre di un rapporto sull’impatto ambientale.

La politica si è concentrata per anni su questo tipo di impianto nel contesto del diritto di ricorso delle associazioni; sarebbe pertanto opportuno incrementare, nell’ambito del margine di apprezzamento (cfr. n. 3.1), il valore soglia da 300 a 500 posti auto. Questo aumento può essere giustificato se confrontato con gli altri impianti della circolazione stradale che sono sottoposti all’obbligo dell’EIA. Con questo allentamento del valore, gran parte delle nuove costruzioni o ampliamenti sarà esonerato in futuro dall’obbligo dell’EIA15.

12 Ferrovie

I tipi d’impianto n. 12.1 (Nuove linee ferroviarie [articolo 4 LF del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere e articoli 5 e 6 LF del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie]) e n. 12.2 (Altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie) – con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi oppure – che corrispondono a un tipo d’impianto descritto nel presente allegato) rimangono invariati16.

Il tipo d’impianto n. 12.3 non è mai stato realizzato negli ultimi anni quale progetto a se stante e viene pertanto soppresso.

13 Navigazione

I tipi d’impianto n. 13.1 (Impianto portuale per battelli delle imprese pubbliche di navigazione) e n. 13.2 (Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico cantonale) sono invariati.

Anche il tipo d’impianto n. 13.4 (Nuova via navigabile) rimane (per il momento) sottoposto all’obbligo dell’EIA. Anche se, attualmente, nuove vie navigabili sono poco probabili, si tratta comunque di una categoria di progetti molto problematici per l’ambiente. La corrispondente ordinanza sulla protezione del tracciato delle idrovie del 21 aprile 1993 è stata rivista pochi anni fa, ed è applicabile come per il passato (essa prevede persino un piano settoriale per le vie navigabili).

Nel caso di porti per battelli (n. 13.3) si fa la distinzione tra porti per battelli in laghi e porti per battelli in corsi d’acqua. Invariata la soglia dei 100 posti d’ormeggio per battelli in laghi; la soglia per porti per battelli lungo le rive di un corso d’acqua è per contro limitata a 50 posti d’ormeggio.

14 Navigazione aerea

I tipi d’impianto della navigazione aerea n. 14.1 (Aeroporto) e n. 14.2 (Campo d’aviazione [esclusi gli eliporti] con più di 15 000 movimenti all’anno) e n. 14.3 (Eliporto con più di 1000 movimenti all’anno) restano invariati.

Nel rimando b) relativo ai tipi d’impianto n. 14.2 e 14.3 vengono ora definiti direttamente i movimenti di volo (è considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di atterraggio con decollo immediato contano come due movimenti di volo), in quanto il riferimento esistente all’allegato

15 Dalla statistica relativa all’EIA 1989-2003 allestita dal gruppo specializzato dei responsabili EIA cantonali della Svizzera occidentale (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS) e del Ticino risulta che circa il 25 per cento di tutte le procedure cantonali EIA riguardano parcheggi.

16 La soglia è stata aumentata di 20 milioni già nell’ambito dell’ultima revisione parziale dell’OEIA nel 1995. 9/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154