Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
Il tipo d’impianto n. 40.7 viene completamente rielaborato. I valori soglia variano e vengono
nettamente aumentati a seconda delle modalità di trattamento. Di conseguenza, gli impianti per la cernita e il trattamento meccanico ad esempio di rifiuti edili sono ora sottoposti all’obbligo dell’EIA se hanno una capacità di trattamento superiore a 10 000 t di rifiuti edili all’anno (finora la soglia era di 1000 t). In futuro, gli impianti di compostaggio dovranno essere sottoposti all’obbligo dell’EIA a partire da una soglia di 5000 t (finora la soglia era di 1000 t). Il valore soglia esistente di 1000 t all’anno è mantenuto soltanto per gli impianti destinati al trattamento termico o chimico perché questi ultimi sono i tipi d’impianto con il maggiore potenziale di carico ambientale.
Occorre fare presente che i posti comunali di raccolta dei rifiuti non soggiacciono all’obbligo dell’EIA perché la raccolta e la cernita di rifiuti, così come avviene nei posti comunali di raccolta, non
costituisce un “trattamento” nel senso dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR).
Nel caso del tipo d’impianto n. 40.8, il valore soglia per i depositi temporanei di rifiuti sotto forma liquida, sotto forma solida o semiliquida viene ora aumentato in modo uniforme a 10 000 t (finora 1000 t per rifiuti speciali sotto forma liquida e 5000 t sotto forma solida o semiliquida). L’aumento è determinato anche dal fatto che per quanto riguarda il trattamento di materiale di scavo, nell’ambito del risanamento di siti contaminati, di impianti conformemente al tipo d’impianto n. 40.8, non sorgano contraddizioni rispetto al tipo d’impianto n. 40.7 lettera a.
5 Costruzioni e impianti militari
I tipi d’impianto n. 50.1 – 50.4 restano invariati.
Il tipo d’impianto n. 50.5 è soppresso, dato che per la costruzione e il risanamento di impianti di tiro, il carico sul terreno e sulle acque sotterranee (installazione di cassoni parapallottole) e il rumore
(regolamento d’esercizio) viene in generale compensato con l’adozione di provvedimenti standard. Inoltre, si prevede che grandi impianti nuovi saranno costruiti parzialmente o totalmente inseriti in un involucro o costruiti in parte anche sottoterra. Vengono meno in tal modo le immissioni foniche e il rilascio di metalli pesanti nel suolo e nelle acque sotterranee.
6 Sport, turismo e tempo libero
Dato che per l’impianto n. 60.1 sono stati necessari adeguamenti sostanziali della nuova legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune e i tipi di impianto n. 60.1 e 60.3 hanno dato luogo a più riprese in passato a difficoltà d’interpretazione, essi sono stati ristrutturati nel quadro della presente verifica.
Sottostanno d’ora in poi all’obbligo dell’EIA tutti gli impianti a fune conformemente all’articolo 3 della legge sugli impianti a fune, per i quali secondo la legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori, è necessaria una concessione per il trasporto di viaggiatori rilasciata dalla Confederazione (tipo
d’impianto n. 60.1) – e non solo per gli impianti a fune destinati alla valorizzazione turistica di nuove regioni sciistiche o per il collegamento di regioni sciistiche esistenti. Ciò è motivato di per sé dalla rilevanza del carico ambientale che gli impianti a fune comportano e dai provvedimenti speciali e localizzati per la protezione dell’ambiente necessari nelle regioni sensibili del territorio alpino a
prealpino. E, altresì, dal fatto che oggi la maggior parte degli impianti a fune sono utilizzati sia nella stagione estiva sia in quella invernale. Non sono sottoposti all’obbligo dell’EIA gli impianti a fune che necessitano di un’autorizzazione cantonale.
Per gli skilift che in passato figuravano tra i tipi d’impianto 60.1, viene istituito – senza modifiche sostanziali – un nuovo tipo d’impianto, il n. 60.2. L’espressione regione sciistica è sostituita con quella più attuale di regione sciistica sportiva.
12/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154