Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
consultazione e di partecipazione nello Stato confinante.
Il capoverso 2 disciplina le competenze per i casi in cui la Svizzera è interessata da un progetto all’estero. L’UFAM è l’organo di contatto per le notifiche relative a progetti di uno Stato confinante (lett. a). Gli Stati confinanti sanno così a chi rivolgersi la prima volta. Per compiti legati all’attuazione della Convenzione in Svizzera sono tuttavia competenti le autorità responsabili dell’autorizzazione di un tipo di progetto analogo in Svizzera (lett. b).
Articolo 7. Il termine attualmente in uso rapporto sull’impatto ambientale (rapporto), è inserito,
secondo l’articolo 10b capoverso 1 LPAmb, nel titolo e nel testo.
Articolo 8. Il titolo dell’articolo 8 è esteso – contrariamente a quanto avveniva nella versione
precedente dell’articolo 8 OEIA – all’indagine preliminare e al capitolato d’oneri, in quanto l’articolo si occupa dei due tipi di documenti.
Nell’articolo 10 b capoverso 3 LPAmb è stato sancito che, da ora in poi, il rapporto EIA può
concludersi, a determinate condizioni, con l’indagine preliminare. Nella presente revisione parziale dell’OEIA, le funzioni dell’indagine preliminare quale primo documento di sintesi (art. 8 cpv. 1 lett. a) e quale rapporto conclusivo (art. 8a) sono strutturate meglio, e il ruolo del capitolato d’oneri (art. 8 cpv. 1 lett. b) è precisato conformemente alla buona prassi.
Il nuovo articolo 8 capoverso 2, contrariamente alla versione anteriore dell’articolo 8, sancisce che i richiedenti devono presentare all’autorità decisionale l’indagine preliminare e il capitolato d’oneri. Dato che il capitolato d’oneri non può essere valutato senza le conoscenze relative al progetto previsto e ai suoi presumibili effetti sull’ambiente, l’indagine preliminare, conformemente alla prassi corrente, viene inoltrato insieme al capitolato d’oneri e valutato dal servizio di protezione dell’ambiente insieme al capitolato.
Articolo 8a. L’indagine preliminare considerato quale rapporto. Il nuovo articolo riprende il testo dell’articolo 10b capoverso 3 LPAmb. Diversamente da quanto sancisce il diritto vigente (art. 8 cpv. 2), i richiedenti possono concludere il rapporto EIA – anche se si prevede che l’impianto comporterà effetti notevoli – con l’indagine preliminare se questo include tutte le informazioni necessarie (secondo l’art. 10b cpv. 2 LPAmb e gli art. 9 e 10 dell’ordinanza) richieste dall’autorità per l’esame della
conformità di un progetto al diritto ambientale. Ovviamente, l’elaborazione di un capitolato d’oneri diventa di conseguenza obsoleta. Inoltre, si precisa che nei casi in cui l’indagine preliminare sia inoltrato come rapporto, i termini di valutazione applicati dal servizio per la protezione dell’ambiente sono gli stessi di quelli applicati per il rapporto (art. 12b). I richiedenti sono liberi di scegliere l’una o l’altra procedura.
Nel caso di progetti grandi e complessi o progetti ubicati in siti sensibili, è spesso vantaggioso per i richiedenti, e utile per una procedura regolare, che la rendicontazione avvenga in maniera scaglionata
– in sintonia con lo stato di avanzamento del progetto – con l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto. Ciò offre il vantaggio, soprattutto per i richiedenti, che eventuali opposizioni fondamentali contro il sito o contro componenti del progetto, o questioni delicate dal punto di vista della legislazione sulla protezione dell’ambiente, vengano rese note con anticipo e possano essere considerate nella pianificazione successiva.
Nell’ambito della direttiva EIA (2008, attualmente in preparazione) l’UFAM formula delle
raccomandazioni all’attenzione dei richiedenti circa i progetti atti ad essere inoltrati con un’indagine preliminare conclusiva.
L’articolo 9 capoverso 4 subisce una lieve modifica nel senso che mette in evidenza il fatto che i richiedenti devono indicare nel rapporto anche come sono state considerate nel progetto le verifiche ambientali condotte nell’ambito della pianificazione territoriale. Questo nuovo aspetto tiene conto anche della richiesta della mozione della Commissione per gli affari giuridici del Consiglio degli Stati
4/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154