Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154
5 numero 31 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF) concerne soltanto i piccoli aerei.
2 Energia
21 Produzione di energia
I tipi d’impianto n. 21.1 (Impianti per l’impiego dell’energia nucleare, per l’estrazione, la produzione, l’utilizzazione, il trattamento e il deposito di materiali radioattivi), n. 21.4 (Impianto geotermico
(compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth) e n. 21.6 (Raffineria di petrolio) restano invariati.
Nel caso del tipo d’impianto n. 21.2 (Impianto termico per la produzione di energia) la soglia viene ora differenziata in base al tipo di vettore energetico: nel caso di vettore energetico fossile, l’impianto è sottoposto come finora all’obbligo dell’EIA se la potenza termica è superiore a 100 MWth. Per gli impianti con vettore energetico rinnovabile e impianti misti, il valore soglia è fissato solo se la potenza termica, o l’impianto pirolitico17, è superiore a 20 MWth.
Una classificazione siffatta nell’ottica della protezione dell’ambiente è ragionevole: impianti con una potenza superiore a 20 MWth per vettori energetici rinnovabili e impianti misti sono impianti di grandi dimensioni18. Benché questi impianti siano auspicabili nell’ottica della protezione del clima, la
combustione del legname (ad es. nell’impiego di legno di scarto) comporta notevoli emissioni di polveri fini (fuliggine, sali, metalli pesanti, diossina) o altri inquinanti atmosferici. Anche il trasporto e il necessario deposito di quantità di legno molto grandi (un impianto di queste dimensioni necessita di circa 6 t di legno l’ora o 140 t al giorno) – e in particolare lo smaltimento di circa 1,4 t di ceneri e sostanze residue al giorno – fanno sì che un impianto di questo ordine di grandezza provochi un notevole inquinamento ambientale.
Con il tipo d’impianto n. 21.2a (Impianti di fermentazione con una capacità di trattamento di 5000 t di sostrato all’anno) un tipo di impianto è stato ora catalogato tra gli impianti per la produzione di energia, che finora, sotto il titolo di Impianti per lo smaltimento dei rifiuti (n. 40.7), era sottoposto all’obbligo dell’EIA già a partire da una quantità di sostrato di 1000 t all’anno. L’aumento della soglia garantisce che soltanto grandi impianti (ma non gli impianti di biogas di grandi aziende agricole) siano soggetti all’obbligo dell’EIA. Il tipo d’impianto n. 21° – prescindendo dai pericoli possibili per i valori naturali o paesaggistici – induce, soprattutto nella fase di esercizio, effetti potenziali notevoli (sul suolo, sulle acque sotterranee, sull’aria e sul rumore).
La soglia per il tipo d’impianto n. 21.3 (Centrale idroelettrica a bacino d’accumulazione, centrale idroelettrica a filo d’acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione/pompaggio) è stata
puntualizzata e ora viene impiegato esplicitamente il concetto di potenza installata (di più di 3 MW).
I due tipi d’impianto n. 21.5 (Officina di produzione del gas, cokeria, impianto per l’idrogenazione del carbone) e n. 21.7 (Impianto per l’estrazione di petrolio, gas naturale o carbone) sono soppressi,
essendo ormai obsoleti. Qualora nei prossimi anni si dovesse scoprire che in Svizzera si producono impianti per l’estrazione del gas naturale, il Consiglio federale, in base all’articolo 10a capoverso 3, sottoporrà nuovamente questo tipo d’impianto all’obbligo dell’EIA.
Impianti per l’utilizzazione dell’energia eolica con una potenza installata di oltre 3 MW devono ora essere sottoposti all’obbligo dell’EIA (impianto n. 21.8). La dimensione minima per l’obbligo dell’EIA è analoga a quella relativa alle centrali idroelettriche con una potenza installata di 3 MW. Ciò equivale
17 Impianti per la gassificazione del legno
18 La maggior opera realizzata finora, e in procinto di essere ultimata, è quella delle Industrielle Werke di Basilea con una potenza di 25 MWth, che tratta la maggior parte del legno proveniente dalla Svizzera nordorientale. 10/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154