Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/47: Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) · 18 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: G445-0154

analogamente alle considerazioni fatte a proposito del tipo d’impianto n. 11.4 (parcheggi) – dagli attuali 5000 m² a 7500 m².

Il valore soglia del tipo d’impianto n. 80.6 (Piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione, con superficie di deposito superiore a 20 000 m2 oppure un volume di deposito superiore a 120 000 m3) viene meglio precisato rispetto alla versione precedente. Alla superficie di deposito è affiancato ora una soglia relativa al volume di deposito, perché il volume di deposito è, ai fini della rilevanza del carico ambientale, decisivo quanto la superficie occupata.

Da ora in poi, con il tipo d’impianto n. 80.9 (Vivaio con una superficie superiore a 100 000 m2 e serra con una superficie complessiva superiore a 20 000 m2), i vivai e le serre di grandi dimensioni saranno sottoposti all’obbligo dell’EIA. Vivai e serre siffatte hanno un potenziale carico ambientale notevole sul paesaggio, sul suolo, sulle acque sotterranee, sull’aria e, a seconda della località, anche notevoli effetti sugli abitanti a causa delle emissioni rilasciate dal traffico indotto.

L’UFAG non è d’accordo circa le difficoltà supplementari cui vanno incontro gli agricoltori a causa dell’obbligo dell’EIA per quanto riguarda questo tipo d’impianto. Poiché, con esso (ma con soglie sostanzialmente più basse) si è voluto soddisfare un desiderio espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente, l’eventuale soppressione o reimpostazione di questo tipo d’impianto

dipenderà dai risultati della consultazione.

16/18 012/2006-02932/18/01/467/02/09/G445-0154