Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 24 pagine
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- norme tecniche (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, art. 14): reintrodurre la possibilità di riconoscimento di norme equivalenti da parte dell’UFAG;
- volume di lavoro minimo necessario (art. 18): una parte delle organizzazioni contadine, dei Cantoni e dei partiti politici auspica un aumento del volume di lavoro minimo da 0,25 a 0,4 USM, in primo luogo nella zona di pianura; un’altra parte delle organizzazioni contadine e dei Cantoni, nonché soprattutto le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali preferiscono il mantenimento del volume succitato a 0,25 USM;
- limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante e alla sostanza determinante (art. 22 e 23): innalzamento dei limiti e delle deduzioni;
- importi dei contributi di declività (art. 35 e 36): aumento dei contributi e introduzione di un’ulteriore categoria per le zone in forte pendenza con oltre 50 per cento di declività;
- contributi di declività per vigneti/diritto ai contributi/importo dei contributi (art. 37 e 38): soppressione o adeguamento di singoli limiti, introduzione di una nuova categoria di declività, introduzione di contributi per zone terrazzate sprovviste di muri a secco («vignobles en banquettes»);
- contributi per prati sfruttati in modo estensivo, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, terreni da strame (art. 49): i contributi in questione sarebbero da ridurre;
- contributi per la produzione estensiva (art. 56): sarebbero da sopprimere;
- contributi per l’agricoltura biologica (art. 58): aumento dei contributi per la rimanente SAU a 300 fr./ha;
- controlli (art. 66): il periodo di un anno previsto per le ispezioni dovrebbe corrispondere all’anno civile ed essere disciplinato dalla OCoC.
Delle richieste sopraelencate è stata parzialmente approvata soltanto quella inerente all’aumento delle deduzioni nel caso del limite di reddito determinante e di sostanza determinante. Le deduzioni di cui possono beneficiare i gestori sposati sono state moderatamente aumentate. Inoltre, in relazione al limite di sostanza la deduzione per USM è stata leggermente aumentata. Le altre richieste non sono state prese in considerazione, poiché il loro adempimento necessiterebbe di una specifica indagine conoscitiva. Soprattutto considerando l’opinione di una parte importante degli ambienti interessati, una riduzione dei contributi ecologici al fine di aumentare i contributi assegnati per gli animali non avrebbe giovato al consenso per i pagamenti diretti.
2.6 Ordinanza sui contributi nella campicoltura (OCCamp)
Art. 1 Diritto ai contributi
Il contributo di coltivazione unitario per semi oleosi, leguminose a granelli, piante da fibra nonché sementi di patate, mais e piante foraggiere (cpv. 1) è stato approvato da una larga maggioranza delle organizzazioni contadine e dei Cantoni.
L’UDC, la maggioranza dei Cantoni e alcune organizzazioni hanno proposto una differenziazione dei contributi di coltivazione della barbabietola da zucchero (600.- fr. per le barbabietole da zucchero e supplemento di 1300 fr./ha per le barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero). È stato chiesto che il contributo di base di 600.- fr./ha non dipendesse da una destinazione d’uso. Swiss-Seed ha chiesto che i contributi di coltivazione per le sementi fossero versati tramite swisssem.
L’UDC, alcune organizzazioni contadine e alcuni Cantoni hanno ritenuto che il quantitativo di zucchero da fornire concordato (10 tonnellate per le colture convenzionali, 7 tonnellate per le colture biologiche) fosse troppo elevato, visto che la produzione media di zucchero per ettaro di alcuni Cantoni è inferiore (cpv. 2).
Le organizzazioni di categoria e alcuni servizi cantonali hanno rilevato la necessità di mantenere le
limitazioni relative alla garanzia della qualità di sementi e tuberi-seme certificati.
Alla luce dei pareri espressi, il quantitativo minimo di zucchero da fornire per poter raggiungere il contributo di coltivazione massimo – concordato dalla SA degli zuccherifici e dai coltivatori di barbabietole da zucchero – è stato ridotto a 8 tonnellate per ettaro e, nel caso di colture biologiche, a
10/24 Numeri di riferimento/incarto: 2008-02-20/128 / tha