Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 24 pagine
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svantaggi a danno delle aziende con una produzione combinata (latte commercializzato e campicoltura), in relazione al trasferimento di risorse dal sostegno del mercato lattiero ai pagamenti diretti. Perciò non è stato possibile prendere in considerazione questa richiesta. Inoltre occorre osservare che la coltivazione di mais, nel quadro delle disposizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, non comporta una perdita di consenso nei confronti dei pagamenti diretti. Nell’ambito del limite di promozione, per i contributi si è tenuto conto soltanto di circa l’80 per cento dell’effettivo consentito per ettaro di SAU dalle disposizioni in materia di protezione delle acque. Si è rinunciato ad un’ulteriore riduzione dei valori limite.
Come nel caso del calcolo dell’effettivo di animali determinante è stata abbandonata la durata minima di estivazione come pure l’obbligo di rientro degli animali all’azienda di provenienza. Sono così state accolte le richieste avanzate a tale proposito. Invece, come già finora, nel limite di promozione non si è tenuto conto dell’estivazione all’estero ai fini del supplemento per l’estivazione. Il supplemento per l’estivazione è un elemento del sistema di sostegno alle regioni di estivazione in Svizzera. Il conteggio dell’estivazione all’estero sarebbe stato in contrasto con i principi di tale sistema.
Secondo il sistema previsto nel messaggio relativo alla Politica agricola 2011, l’abolizione del contingente supplementare per gli animali acquistati in regioni di montagna da parte di aziende di pianura viene compensato direttamente, nelle regioni di montagna, mediante il versamento di contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. In questo modo il trasferimento di risorse può avvenire in modo molto efficiente, poiché le risorse sono messe interamente a disposizione della regione di montagna. Si è rinunciato all’attuazione di una misura supplementare: ciò avrebbe soprattutto incentivato ulteriormente le aziende situate in pianura.
Aliquote dei contributi UBGFG (art. 32)
La soluzione di compromesso proposta dall’USC ha riscosso un ampio consenso da parte delle organizzazioni contadine, dei Cantoni, dei partiti politici e di altre organizzazioni. Nel contempo sono state formulate diverse altre proposte, inerenti ad un’ulteriore differenziazione dei contributi, al mantenimento degli attuali contributi o ad una garanzia dei diritti acquisiti per le vacche che non producono latte commercializzato. Associazioni per la protezione degli animali e ambientaliste hanno auspicato che i contributi UBGFG fossero ancora versati unicamente ai detentori di animali che adottano sistemi SSRA oppure URA.
I contributi UBGFG e i contributi etologici non sono stati collegati, poiché si tratta di misure diverse volte al raggiungimento di obiettivi differenti. Le altre misure e motivazioni sono illustrate in relazione all’articolo 27, relativo ai contributi di superficie.
Diritti ai contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (art. 33)
Soprattutto presso le organizzazioni contadine, il passaggio al limite di promozione ha suscitato un ampio consenso. Anche la maggioranza dei Cantoni è stata favorevole alla modifica.
Una minoranza delle organizzazioni suddette e dei Cantoni, nonché le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali hanno respinto la modifica. Una parte delle organizzazioni e dei Cantoni non escluderebbe un innalzamento dei limiti attuali.
Visto l’ampio consenso ottenuto dalla proposta, è stata mantenuta quella presentata nella documentazione dell’indagine conoscitiva.
Aliquote dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (art. 34)
Le organizzazioni contadine e la maggioranza dei Cantoni hanno approvato l’aumento dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione.
7/24 Numeri di riferimento/incarto: 2008-02-20/128 / tha