Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 24 pagine
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2.8 Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr)
In generale l’inserimento nell’OIAgr delle disposizioni relative all’importazione è stato approvato.
Alcune organizzazioni hanno chiesto che le disposizioni dell’ordinanza sulle patate fossero incluse nell’OIEVFF e non nell’OIAgr. Si tratta di una proposta in contrasto con l’approccio dell’UFAG, secondo cui le ordinanze sui prodotti che contengono ormai soltanto disposizioni relative all’importazione vanno abrogate e le relative disposizioni inserite nell’OIAgr. Visto che in futuro ciò potrebbe riguardare anche l’OIEVFF, la proposta è inopportuna e pertanto è stata respinta.
Anche la proposta di includere nel contingente doganale parziale «altri latticini» soltanto i prodotti destinati all’alimentazione umana ha suscitato alcuni pareri negativi. Tuttavia, considerato che le richieste di contingente doganale parziale sono superiori alla disponibilità e alla luce del carattere vincolante delle disposizioni del SA e dell’OMC, è stato necessario mantenere la limitazione in questione. Inoltre occorre rilevare che ciò concerne soltanto le importazioni di alimenti per animali in quantitativi inferiori a 30 tonnellate da parte di un’unica ditta.
Come proposto nel messaggio concernente la Politica agricola 2011, per il burro è stata mantenuta la norma relativa alle confezioni da 25 kg. Si tratta di garantire che il burro estero venga miscelato con quello svizzero. Alcune organizzazioni hanno chiesto che tale norma fosse estesa anche al «ghee». Tuttavia ciò sarebbe equivalso ad un divieto d’importazione: infatti, dalle esperienze maturate negli ultimi anni risulta che di norma le confezioni di «ghee» sono più piccole. Perciò la proposta di applicare la norma in questione anche al «ghee» è stata respinta.
La quantità proposta inizialmente per il contingente parziale di burro – 500 tonnellate in due tranche (la prima, di 100 tonnellate, dal 1° gennaio; la seconda, di 400 tonnellate, dal 1° luglio) – è stata generalmente ritenuta eccessiva dai partecipanti all’indagine conoscitiva. 5 Cantoni, 2 partiti politici, 24 organizzazioni contadine e 2 organizzazioni non appartenenti al settore agricolo hanno osservato che sarebbe stato opportuno limitare il contingente a 100 tonnellate e ad un’unica tranche. Ulteriori contingenti doganali parziali sarebbero da concedere unicamente per soddisfare un fabbisogno accertato. Alla luce di queste osservazioni, il contingente doganale parziale è stato ridotto, fissando a 100 tonnellate la quantità base. Se la situazione del mercato lo richiede vi è la possibilità di procedere ad uno o più aumenti.
In merito all’imposizione doganale flessibile per i cereali panificabili, associazioni agricole, diversi Cantoni come pure organizzazioni dei settori a monte e a valle della filiera hanno accolto favorevolmente la proposta della categoria. Tuttavia il commercio al dettaglio ha ritenuto adeguata la proposta dell’UFAG. In particolare le disposizioni concernenti le materie prime sono state espressamente condivise da un operatore del settore. 2 organizzazioni hanno auspicato la parificazione dei sistemi doganali nel settore cerealicolo ponendo in questione l’utilità del contingente doganale. Le organizzazioni per la tutela dei consumatori hanno valutato positivamente la proposta di imposizione doganale flessibile per i cereali panificabili, compresa l’imposizione doganale per cereali trasformati destinati all’alimentazione umana stabilita in funzione delle materie prime, secondo quanto proposto dall’UFAG. Dall’incontro tra swiss granum e la responsabile del DFE, avvenuto il 18 aprile 2008, è scaturito un consenso in materia di cereali panificabili. La fascia di fluttuazione è stata allargata e la correzione dell’imposizione doganale ridotta al 60 per cento. Per ragioni
macroeconomiche, nel settore dei cereali trasformati destinati all’alimentazione umana non ci
sono state concessioni.
La maggior parte delle organizzazioni ha condiviso l’abbassamento dei prezzi soglia ritenendolo un compromesso settoriale. Considerato l’elevato tenore in proteine dei pannelli di soia, diverse organizzazioni hanno proposto di ridurre il prezzo soglia di tale prodotto soltanto di 2 fr./100 kg, così da portarlo a 45 fr./100 kg. La riduzione è stata corretta in tal senso. Altre organizzazioni hanno chiesto che per i cereali da semina la riduzione invece che di 9 fr./100 kg fosse soltanto di 4 fr./100 kg. Tuttavia ciò sarebbe stato in contrasto con il principio di riduzione percentuale uniforme e, per questa ragione, tale richiesta non è stata presa in considerazione.
12/24 Numeri di riferimento/incarto: 2008-02-20/128 / tha