Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 24 pagine

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Contributi SSRA e URA (art. 62)

È stato auspicato il versamento dei contributi SSRA anche per gli equini di età inferiore a 3 anni. Inoltre le associazioni contadine hanno auspicato che fosse versato un contributo URA di 360 fr./UBG per le scrofe da allevamento non in lattazione. Con una parte dei Cantoni, dette associazioni hanno chiesto che per i contributi SSRA e URA per le vacche madri valesse un coefficiente UBG di 1,0. Le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali hanno chiesto un contributo SSRA e URA di 350 fr./UBG.

Gli equini di età inferiore a 3 anni non danno diritto a contributi SSRA poiché i requisiti posti dall’ordinanza sulla protezione degli animali equivalgono alle direttive SSRA e, di conseguenza, ai contributi SSRA non corrisponderebbe alcuna prestazione supplementare. Riguardo alle scrofe da allevamento non in lattazione, le richieste avanzate dagli operatori del settore sono state tenute in considerazione: l’aliquota del contributo è stata fissata a 360 fr./UBG. Tuttavia, è stato rifiutato l’aumento generale a 350 fr./UBG per tutte le categorie. È stata respinta anche la richiesta di un aumento del fattore UBG per le vacche madri in relazione ai contributi etologici. Sotto il profilo finanziario, l’effetto prodotto dall’aumento dell’aliquota dei contributi UBGFG corrisponde a quanto richiesto.

Contributo e conteggio (art. 67)

Le disposizioni vigenti prevedono che nel caso della cessazione della gestione di un’azienda la ripartizione dei pagamenti diretti sia disciplinata dal diritto privato. Alcuni Cantoni hanno auspicato che tale principio fosse sancito nell’ordinanza mediante una modifica.

L’ordinanza sui pagamenti diretti contempla il principio del giorno di riferimento: beneficia dei contributi chi è gestore dell’azienda nel giorno di riferimento. L’eventuale ripartizione dei pagamenti è un aspetto di diritto privato che esula dall’ordinanza.

Riduzione e diniego dei contributi (art. 70)

È stato chiesto che, in caso di inosservanza dell’obbligo di notifica relativo al traffico di animali, fosse evitata una doppia sanzione (multa e riduzione dei pagamenti diretti).

Per gli animali che presentano lacune sotto il profilo della tracciabilità, alcune organizzazioni contadine hanno auspicato che la completa esclusione dei capi in questione fosse sostituita da una sanzione. Inoltre è stato richiesto un esame della disposizione che prevede una riduzione nel caso delle colture speciali e della viticoltura.

In caso di dichiarazioni inesatte in relazione al traffico di animali, la sanzione deve essere conforme all’attuazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Le notifiche sono diventate la base di calcolo dei pagamenti diretti: per tale ragione, non si può rinunciare alla possibilità di irrogare sanzioni. È invece stata accolta la richiesta di non escludere completamente dai contributi gli animali con lacune nella tracciabilità. Vengono presi in considerazione tenendo conto dei giorni in cui la loro localizzazione risulta certa.

Osservazioni/suggerimenti concernenti aspetti che non erano oggetto dell’indagine conoscitiva

Sono pervenuti pareri concernenti le disposizioni seguenti:

- requisiti di formazione (art. 2): l’articolo è superfluo; andrebbe rivisto in occasione della prossima modifica della LAgr;

- quota adeguata di superfici di compensazione ecologica (art. 7): ridurre al cinque per cento la quota minima di superfici di compensazione ecologica nella regione di pianura;

9/24 Numeri di riferimento/incarto: 2008-02-20/128 / tha