Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 24 pagine

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Il Cantone di Berna, la SAV e CasAlp hanno chiesto che i distributori diretti fossero esonerati dall’obbligo di notifica. Poiché si tratta di un requisito di legge, non è stato possibile tenere in considerazione questa richiesta (art. 43 cpv. 2 LAgr).

Un’ampia maggioranza ha chiesto che il servizio di amministrazione elaborasse e pubblicasse i dati raccolti, e che la definizione di tali compiti rimanesse nelle disposizioni dell’ordinanza relative al mandato di prestazioni. Nel quadro di diversi progetti, l’UFAG si sta occupando della creazione di una piattaforma informativa per l’insieme dei dati inerenti all’agricoltura. Perciò in futuro l’analisi e la pubblicazione dei dati relativi alla produzione lattiera avverranno tramite questa piattaforma.

Il Cantone di Glarona, FROMARTE e l’Interprofessione del Gruyère hanno auspicato una definizione più precisa e adeguata dei prodotti che danno diritto al supplemento per la caseificazione. Considerato il sufficiente grado di precisione della definizione, basata sull’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, la richiesta è stata sostanzialmente accolta.

2.18 Ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena

Quanto previsto inizialmente dall’articolo 1 capoverso 2 lettera c del disegno di ordinanza del 21 gennaio 2008 è risultato particolarmente controverso: l’articolo in questione subordinava il versamento dei contributi alla condizione che almeno la cernita e il lavaggio della lana raccolta avvenissero in Svizzera. Mentre i Cantoni della Svizzera tedesca hanno condiviso la richiesta di effettuare in Svizzera, oltre alla raccolta e alla cernita, un’ulteriore fase di lavorazione della lana, ciò è stato contestato dai Cantoni romandi e dalla maggior parte delle organizzazioni interessate. Pur essendo a conoscenza dell’esistenza a Grabs di un impianto in cui vengono lavate annualmente circa 50 tonnellate di lana e del fatto che a Strengelbach (AG) sta per essere costruito un impianto in grado di lavare quantitativi di lana nettamente superiori, la maggioranza delle organizzazioni ha espresso timori di conseguenze negative per la valorizzazione della lana in Svizzera. I timori concernevano soprattutto la mancanza in Svizzera (allo stato attuale) di un mercato sufficientemente ampio per lavorare e smerciare al suo interno la quantità di lana prodotta annualmente nel nostro Paese, e la conseguente necessità di esportare sul mercato mondiale. Inoltre è stato osservato che in Svizzera le possibilità di lavare la lana ad un prezzo conveniente sarebbero scarse a causa del livello salariale e del rigore delle disposizioni in materia di protezione delle acque. È stato pure sottolineato che nel corso di decenni, le aziende attive nel commercio della lana hanno costruito con fatica una cerchia di clienti interessati alla lana (cernita, non lavata) che continuerà a richiedere anche lana non lavata. Spetterebbe inoltre all’acquirente decidere quale tipo di lana acquistare e a chi consegnarla per le fasi di lavorazione successive. La richiesta di lavare la lana raccolta ostacolerebbe e limiterebbe fortemente lo smercio di tale prodotto.

Alla luce delle preoccupazioni espresse l’ordinanza è stata modificata: i contributi per la valorizzazione della lana di pecora indigena sono versati a condizione che la cernita, il lavaggio e la cessione per la trasformazione in prodotti finiti della lana raccolta avvengano in Svizzera. La lana può inoltre essere lavata all’estero da terzi incaricati.

La maggioranza dei Cantoni ha auspicato che in relazione alla concessione di crediti a progetti innovativi, oltre a menzionare gli aspetti ecologici della valorizzazione si facesse riferimento anche alla redditività economica. La maggioranza dei Cantoni ha inoltre chiesto che la Confederazione valutasse se per le attività di sostegno a favore di progetti innovativi tre anni di tempo fossero sufficienti. In contropartita di un eventuale prolungamento del periodo di versamento sarebbe stata possibile una riduzione della quota piuttosto elevata – si tratta dell’80 per cento – dei costi computabili coperta dal sussidio.

Questa richiesta formulata dai Cantoni è stata accolta, nella misura in cui i progetti innovativi, concernenti la valorizzazione della lana di pecora indigena, oltre a requisiti ecologici devono soddisfare anche esigenze di redditività economica. Quest’ultima deve essere documentata dal richiedente, al momento della presentazione del progetto, mediante un piano d’impresa. La proposta

15/24 Numeri di riferimento/incarto: 2008-02-20/128 / tha