Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/73: Disposizioni d'esecuzione concernenti la Politica agricola 2011: secondo pacchetto d'ordinanze · 24 pagine

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di ridurre la quota di costi computabili coperti dal sussidio non è stata presa in considerazione, poiché tale valore percentuale corrisponde a quanto previsto dall’articolo 77b della legge sull’agricoltura per ciò che concerne il sostegno ai progetti sulle risorse (impiego sostenibile delle risorse naturali).

2.19 Ordinanza BDTA

L’impiego dei dati registrati nella banca dati sul traffico di animali per il computo dei pagamenti diretti relativi al bestiame bovino ha suscitato un ampio consenso. Tuttavia, alcuni Cantoni hanno espresso dubbi in merito alla qualità dei dati. Allo scopo di poter procedere al versamento degli acconti, diversi Cantoni hanno auspicato l’ottenimento dei dati dal gestore entro il 15 giugno. Parallelamente a ciò un’ampia maggioranza ha chiesto che il termine di 10 giorni relativo alla rettifica dei dati venisse prolungato, portandolo a 20 giorni. È stato possibile soddisfare entrambe le richieste: di conseguenza il versamento degli acconti avviene in base ai dati non rettificati. Secondo quanto indicato dal gestore della banca dati sul traffico di animali, la notifica del tipo di produzione delle genitrici è stata adeguata in modo che tale informazione venga registrata principalmente secondo l’azienda detentrice di animali. Il tipo di produzione dei singoli animali viene stabilito in base alle informazioni corrispondenti, relative all’azienda detentrice di animali; il detentore degli animali può però sempre effettuare dei cambiamenti.

Numerosi partecipanti all’indagine conoscitiva hanno valutano positivamente la possibilità, per il detentore di animali, di delegare a terzi l’adempimento degli obblighi che gli spettano in relazione alla banca dati sul traffico di animali. La riscossione di emolumenti per l’acquisizione di dati in caso di esecuzione professionale di mandati è stata oggetto di critiche poiché ritenuta all’origine di costi a carico del detentore degli animali. Tuttavia, la Confederazione non può, per ragioni finanziarie, rinunciare alla riscossione degli emolumenti in questione, pari complessivamente a 250 000 franchi all’anno. Tuttavia è previsto l’innalzamento, da 3 a 5 mandati, del limite per l’esenzione; a partire da 6 mandati vengono riscossi emolumenti per l’acquisizione di dati. Per ragioni di costi l’attuazione della gestione da parte di terzi è stata sospesa; la sua realizzazione avverrà in concomitanza con il rinnovamento globale della BDTA (termine previsto: metà o fine 2010).

2.20 Ordinanza sui dati agricoli

Complessivamente sono pervenuti quasi 30 pareri da unità amministrative cantonali, organizzazioni, associazioni e partiti politici.

Nelle considerazioni generali il progetto è stato condiviso; inoltre è stata auspicata una rielaborazione degli allegati 2 e 3 sotto il profilo di contenuti e struttura. Per ora tale richiesta non è stata accolta. Essa verrà presa in considerazione in una futura revisione globale.

Il Cantone del Ticino ha chiesto la creazione di un sistema d’informazione gestito in modo centralizzato. Tale richiesta è in contrasto con l’orientamento già deciso nel programma ASA 2011, in cui si è optato per una variante decentralizzata.

Riguardo all’articolo 15, in alcuni pareri si è auspicato che anche i dati del sistema della Confederazione potessero essere vagliati o resi noti, soprattutto a fini di controllo, ai Cantoni e alle organizzazioni di controllo.

Le relative disposizioni (che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2009) sono già state inserite nell’ultima modifica dell’ordinanza in virtù del decreto federale del 14 novembre 2007.

Il Partito socialista svizzero ha chiesto che a scopo di ricerca e per il dibattito sulla politica agricola venissero pubblicate statistiche di dati anonimizzati.

Tale richiesta è già stata per metà soddisfatta. Le scuole universitarie (PF, università, scuole

16/24 Numeri di riferimento/incarto: 2008-02-20/128 / tha