Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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paragrafo 6 della direttiva sul rimpatrio (vedasi i commenti circostanziati all’art. 79 LStr). La durata massima si applica in maniera vincolante a tutti i tipi di carcerazione previsti dal diritto nazionale e a tutte le combinazioni di tali tipi di carcerazione. I motivi atti a giustificare una proroga o una disposizione della carcerazione di oltre sei mesi sono applicabili a tutti i tipi di carcerazione. D’ora in poi, i motivi di proroga sono pertanto retti dall’articolo 79 LStr per tutti i tipi di carcerazione.
Art. 78 Carcerazione cautelativa
Cpv. 2
Mentre per la carcerazione preliminare (art. 75 LStr), la carcerazione in vista di rinvio coatto notificata presso il Centro di registrazione e procedura (art. 76 cpv. 1 lett. b cifra 5 LStr) e la carcerazione in vista di rinvio coatto per mancata cooperazione all’acquisizione dei documenti da parte del cittadino di un Paese terzo interessato è previsto un limite massimo della durata e della proroga, d’ora in poi, per analogia con la carcerazione in vista di rinvio coatto, non sarà più prevista una durata massima propria per la carcerazione cautelativa. La durata massima della carcerazione o della proroga è retta dall’articolo 79 LStr. La durata massima della carcerazione cautelativa sarà come sinora di 18 mesi qualora non sia stato ordinato in precedenza un altro tipo di carcerazione. La durata massima della proroga, che resta pari a due mesi, è retta dall’articolo 78 capoverso 2 LStr.
Art. 79 Durata massima della carcerazione
In casi singoli è possibile combinare i diversi tipi di carcerazione (preliminare, in via di rinvio coatto, cautelativa); secondo il diritto vigente, la durata complessiva non deve superare 24 mesi (art. 79 LStr). Fino al 1° gennaio 2007, in Svizzera la durata massima era di 12 mesi.
L’articolo 15 paragrafo 5 della direttiva sul rimpatrio fissa invece a sei mesi la durata massima della carcerazione in vista dell’allontanamento. La presente disposizione va adeguata di conseguenza. Il limite massimo vale sia per la durata complessiva di un tipo di carcerazione che per la combinazione di diversi tipi di carcerazione.
La proroga della carcerazione o la disposizione di una nuova carcerazione di durata superiore a sei mesi è possibile unicamente per mancata cooperazione da parte dello straniero interessato o per ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Tali motivi di proroga sono consoni sia ai motivi che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (p. es. DTF 130 II 56 consid. 4.1.2 e 4.1.3) giustificano una proroga della carcerazione in vista di rinvio coatto, sia al motivo di proroga della carcerazione cautelativa previsto dall’articolo 78 capoverso 2 LStr.
La durata massima della proroga è limitata fino a un massimo di 18 mesi di carcerazione (art. 15 par. 6 direttiva sul rimpatrio). La durata massima prevista dal diritto vigente passa pertanto da 24 a 18 mesi. La disciplina proposta ammette tuttavia la disposizione di una prima carcerazione della durata di sei mesi in vista di rinvio coatto qualora la persona interessata non sia stata trattenuta precedentemente in carcerazione preliminare o cautelativa. La carcerazione in vista di rinvio coatto è il tipo di carcerazione nettamente più ricorrente. Nel 2008, 2570 casi di carcerazione su 2771 riguardavano la carcerazione in vista di rinvio coatto (con inoltre 60 casi di carcerazione preliminare e 141 di carcerazione cautelativa).