Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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ma d'informazione Schengen in vista del divieto d'entrata. In tal caso è emanata una decisione di allontanamento tramite modulo standard soltanto se l'interessato ne fa richiesta.

In linea di principio, la direttiva sul rimpatrio non è applicabile ai divieti d’entrata alle frontiere esterne Schengen, ovvero, per la Svizzera, non è applicabile ai controlli di confine presso gli aeroporti per i voli provenienti da Paesi terzi né, fino all’entrata in vigore dell’acquis di Schengen per il Principato del Liechtenstein, al confine tra la Svizzera e il Liechtenstein. Se una persona è respinta alla frontiera esterna Schengen occorre emanare una decisione di allontanamento a norma del codice frontiere Schengen (art. 65 LStr; art. 13 Codice frontiere Schengen).

Tuttavia, anche in questi casi si devono osservare determinate garanzie minime della direttiva sul rimpatrio. Ciò vale in particolare qualora siano ordinate misure coercitive o qualora l'interessato abbia bisogno di un'assistenza medica (art. 4 par. 4 Direttiva sul rimpatrio).

Secondo l’articolo 2 paragrafo 2 lettera b della direttiva sul rimpatrio, quest’ultima non si applica ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a una procedura di estradizione a norma degli articoli 32 segg. della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)5. In tal caso prevalgono le disposizioni dell'AIMP; una modifica di tale legge non è necessaria.

Sarebbe inoltre possibile rinunciare ad applicare la direttiva sul rimpatrio qualora l'allontanamento fosse ordinato quale sanzione penale (art. 2 par. 2 lett. b direttiva sul rimpatrio). Con la revisione della parte generale del Codice penale (CP)6 è stata abolita l’espulsione prevista dal diritto penale. Questa disposizione non ha pertanto nessuna rilevanza per la Svizzera.

4 Modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull'asilo

4.1 Necessità delle modifiche di legge

La direttiva sul rimpatrio contiene disposizioni in parte sufficientemente concrete per poter essere applicate direttamente al caso individuale. Alcune disposizioni vanno tuttavia trasposte nel diritto nazionale. Per motivi inerenti alla certezza del diritto è pertanto auspicabile la trasposizione nel diritto nazionale dell’intera direttiva.

In vista dell'attuazione della direttiva sul rimpatrio, la Svizzera deve adeguare singole disposizioni della legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri (LStr) e della legge del 26 giugno 19988 sull'asilo (LAsi).

Una parte della direttiva sul rimpatrio non esige modifiche di legge, oppure esige solo modifiche di scarsa entità, in quanto il diritto vigente risponde già ai principi enunciati dalla direttiva. La direttiva sul rimpatrio prevede inoltre la possibilità per

5 RS 351.1

6 RS 311.0

7 RS 142.20

8 RS 142.31