Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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L’organizzazione del monitoraggio è tuttora in fase di valutazione presso la Commissione dell’UE. Per l’autunno 2009 è atteso un pertinente rapporto. È inoltre stato costituito un comitato di contatto della Commissione e degli Stati Schengen per l’attuazione della direttiva sul rimpatrio, che si occupa quindi anche della questione del monitoraggio. L’obiettivo è di conseguire una realizzazione unitaria del monitoraggio in tutti gli Stati membri. I risultati dovranno confluire nel messaggio relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio.
Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio
Cpv. 1 lett. b
La direttiva sul rimpatrio prevede la possibilità, per la durata del periodo per la partenza volontaria e onde evitare il rischio di fuga, di imporre ai cittadini di Paesi terzi l’obbligo di dimorare in un determinato luogo (art. 7 cpv. 3 Direttiva sul rimpatrio). L’attuale assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio possono invece essere pronunciati unicamente se l’interessato non ha osservato il termine di partenza (art. 74 cpv. 1 lett. b LStr).
Conformemente alla direttiva sul rimpatrio e a complemento degli ulteriori obblighi proposti dall’articolo 64d LStr, d’ora in poi dev’essere possibile disporre l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1 lettera b LStr già durante il decorrere del termine di partenza, qualora vi siano ragioni concrete di temere che la persona interessata potrebbe rendersi irreperibile. In questo contesto, l’avamprogetto di legge è meno incisivo della direttiva sul rimpatrio, la quale ammette l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio in via preventiva onde scongiurare il pericolo che la persona interessata si renda irreperibile o fugga.
Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto
Cpv. 2
La durata massima della carcerazione in vista di rinvio coatto è in futuro retta dall’articolo 79 LStr. Se l’Ufficio federale della migrazione dispone la carcerazione in vista del rinvio coatto presso il Centro di registrazione e procedura (art. 76 cpv. 1 LStr), tale carcerazione va computata nella durata massima secondo l’articolo 79 LStr.
Cpv. 3
La direttiva sul rimpatrio non distingue tra tipi di carcerazione diversi. La formulazione aperta dell’articolo 15 paragrafo 1 della direttiva ammette tuttavia il mantenimento o l’introduzione nel diritto nazionale di diversi tipi di carcerazione. Gli Stati membri possono prevedere, nel loro diritto nazionale, ulteriori motivi di carcerazione oltre a quelli elencati nella direttiva. Non occorrono pertanto adeguamenti di fondo alle misure coercitive previste dalla LStr, in particolare alla carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto e cautelativa.
Occorre invece adeguare la durata della carcerazione. La direttiva sul rimpatrio prevede una durata massima di sei mesi (art. 15 par. 5 Direttiva sul rimpatrio). La carcerazione può essere prorogata fino a 18 mesi per i motivi elencati all’articolo 15