Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Art. 64 Decisione di allontanamento

Cpv. 1

Gli Stati membri devono adottare una decisione di allontanamento (decisione di rimpatrio) nei confronti di qualunque cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare (art. 6 par. 1 Direttiva sul rimpatrio). L'allontanamento senza formalità di cui all'articolo 64 deve pertanto essere sostituito da una procedura formale di allontanamento. Il diritto vigente tuttavia consente già alle persone che ne fanno richiesta di ottenere una decisione di allontanamento scritta, motivata e impugnabile (art. 64 cpv. 2 LStr).

Già nel 2007, nell'avamprogetto concernente un altro sviluppo dell'acquis di Schengen, ovvero il recepimento del codice frontiere Schengen9, il Consiglio federale proponeva, onde armonizzare la procedura, di rinunciare in maniera generale all'allontanamento senza formalità. La proposta è tuttavia stata abbandonata in quanto il codice frontiere Schengen non vieta gli allontanamenti dall'interno del Paese.

I motivi che, secondo il capoverso 2 lettere a e b, conducono all'emanazione di una decisione di allontanamento, sono consoni al diritto vigente (art. 64 cpv. 1 lett. a e b LStr). La novità è che d'ora in poi in questi casi va sistematicamente emanata una decisione formale.

Il capoverso 1 lettera c corrisponde ai motivi d'allontanamento secondo l'articolo 66 capoverso 1 LStr. In questi casi l'emanazione sistematica di una decisione formale di allontanamento è già prevista dal diritto vigente.

Cpv. 2

Per il cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro, la direttiva sul rimpatrio prevede una procedura a due livelli (art. 6 par. 2 Direttiva sul rimpatrio). Allo straniero che adempie tali condizioni è dapprima intimato senza formalità di lasciare la Svizzera e di recarsi nello Stato di cui possiede un permesso di soggiorno valido. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte dell'interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, va avviata una procedura formale di allontanamento secondo il capoverso 1.

Come detto, la direttiva sul rimpatrio non è applicabile ai cittadini di Stati Schengen, né ai cittadini di Stati terzi che godono di un diritto alla libera circolazione in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (familiari di cittadini UE/AELS). Tuttavia, anche in questi casi è possibile negare il soggiorno in Svizzera in base a un divieto d’entrata nazionale. Non è giustificato riservare a queste persone, se fermate in Svizzera, un trattamento più severo di quello previsto per i cittadini di Stati terzi muniti di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato Schengen (ovvero secondo il cpv. 1). Il capoverso 2 parla pertanto in maniera generale degli stranieri che soggiornano illegalmente in Svizzera e sono muniti di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato Schengen. Non si riferisce quindi unicamente ai cittadini di Stati non Schengen che non possono appellarsi alla libera circolazione delle persone.

9 FF 2007 7149 7160