Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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gli Stati Schengen di mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite (art. 4 par. 3 direttiva sul rimpatrio).

La direttiva sul rimpatrio si applica esclusivamente ai cittadini di Paesi terzi. Le disposizioni della LStr in materia di misure di allontanamento e respingimento nonché di misure coercitive restano tuttavia applicabili, sussidiariamente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, anche ai cittadini dell'UE/AELS e ai loro familiari (art. 2 cpv. 2 e 3 LStr). Se queste persone non possono far valere un diritto di soggiorno in virtù del predetto accordo, in particolare se sono oggetto di un divieto nazionale d’entrata, nei loro confronti possono essere ordinate le pertinenti misure.

4.2 Principali modifiche di legge

Le principali modifiche concernono la LStr. Occorrono adeguamenti nei settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. In particolare, l'allontanamento senza formalità di cui all'articolo 64 LStr dev'essere sostituito mediante una procedura formale di allontanamento o mediante l'allontanamento tramite modulo standard. Occorre inoltre modificare la disposizione relativa al divieto d'entrata (art. 67 LStr) in quanto in avvenire, in determinate circostanze, sarà obbligatorio disporre tale provvedimento. Un’altra modifica importante concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione di cui all'articolo 79 LStr. In base alla direttiva sul rimpatrio, tale durata massima sarà abbassata da 24 a 18 mesi. Infine occorre apportare qualche piccola modifica anche nel settore dell'organizzazione dell'espulsione e dell'esecuzione della carcerazione.

La LAsi va adeguata in misura assai ridotta. Le uniche modifiche concernono la decisione d'allontanamento secondo l'articolo 45 LAsi.

4.3 Commenti alle singole disposizioni

4.3.1 Modifica della LStr

Art. 7 Passaggio di confine e controlli al confine

Cpv. 2

La procedura di allontanamento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LStr rientra nel campo d'applicazione della direttiva sul rimpatrio. L’insieme delle frontiere nazionali svizzere costituisce, a norma dell’acquis di Schengen, una frontiera interna presso la quale di regola non sono più ammessi controlli di confine. L’unica deroga è data dalla frontiera con il Liechtenstein, tuttavia solo a titolo temporaneo, ovvero fino all’entrata in vigore dell’acquis di Schengen per il Liechtenstein. Una persona che viene fermata dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf) alla frontiera nazionale nel quadro di un controllo di polizia è considerata, ai sensi della direttiva sul rimpatrio, come soggiornante illegalmente sul territorio svizzero. Tuttavia, a norma dell’articolo 23 del Codice frontiere Schengen è possibile, in via eccezionale, ripristinare temporaneamente i controlli alla frontiera in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. In caso di allontanamento nel quadro di questi controlli delle persone ancora possibili alla frontiera occorrerà in futuro procedere secondo l’articolo 64 LStr.