Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Cpv. 2

La procedura di ricorso va adeguata a quella dell'articolo 64 capoverso 3 LStr. In tal modo s’intende evitare che in casi analoghi vengano applicate disposizioni procedurali diverse.

Art. 64b Decisione tramite modulo standard

Cpv. 1

Se la persona è entrata illegalmente, la decisione di allontanamento è notificata tramite modulo standard (art. 12 par. 3 direttiva sul rimpatrio). In tal modo è ridotto l'onere di lavoro delle autorità. Il modulo standard deve contenere una motivazione in fatto e in diritto nonché informazioni sui mezzi di ricorso disponibili (art. 12 par. 1 direttiva sul rimpatrio). Per il resto non sono previste particolari prescrizioni formali. È tuttavia previsto di creare un modulo standard per tutti i Cantoni.

Art. 64c Allontanamento senza formalità

Cpv. 1 lett. a

L'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva sul rimpatrio prevede una deroga al principio secondo cui in caso di soggiorno irregolare va sempre emanata una decisione di allontanamento. La deroga concerne l'allontanamento in virtù di accordi di riammissione vigenti con altri Stati Schengen al momento dell’entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio (13 gennaio 2009). A tale data erano in vigore accordi di riammissione con i seguenti Stati: Germania, Italia, Francia, Finlandia, Paesi del Benelux, Lettonia, Lituania, Spagna, Austria, Slovenia, Polonia, Norvegia e Slovacchia. Per i rimpatri verso gli altri Stati Schengen occorre pertanto sempre emanare una decisione di allontanamento.

In caso di consegna o riammissione in virtù di un accordo bilaterale, lo Stato che riammette lo straniero è competente per lo svolgimento della procedura di allontanamento conformemente alla direttiva sul rimpatrio (art. 6 par. 1 e art. 6 par. 3 Direttiva sul rimpatrio). Su richiesta presentata senza indugio, prima della consegna è tuttavia emanata una decisione motivata e impugnabile mediante un apposito modulo (come secondo l'art. 64 cpv. 2 della LStr vigente). Benché la direttiva sul rimpatrio non lo esiga, anche in questi casi occorre garantire la possibilità di sottoporre l’allontanamento a una procedura di ricorso. L’esecuzione immediata dell'allontanamento deve tuttavia essere possibile (art. 64c cpv. 2 lett. d LStr).

Cpv. 1 lett. b

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva sul rimpatrio ai cittadini di Paesi terzi sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen e segnalati nel sistema d'informazione Schengen in vista del rifiuto d'entrata (art. 2 par. 2 lett. a Direttiva sul rimpatrio, cfr. anche il punto 3). In tal modo vengono evitati doppioni. Queste persone sono infatti già state oggetto di una procedura formale secondo il codice frontiere Schengen tesa a verificare l’adempimento delle condizioni d'entrata.

Anche in questi casi, su richiesta presentata senza indugio, è emanata una decisione mediante apposito modulo (cfr. commento al cpv. 1; art. 64 cpv. 2 della LStr vigente).