Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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La possibilità prevista dalla direttiva sul rimpatrio di rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso (p. es. in caso di ricorso pendente con effetto sospensivo, problemi di salute o assenza di mezzi di trasporto) corrisponde all’attuale prassi delle autorità cantonali d’esecuzione (art. 9 par. 2 Direttiva sul rimpatrio).

La proroga dell’allontanamento secondo il presente capoverso va distinto dalla pronuncia dell’ammissione provvisoria (art. 83 LStr). La proroga dell’allontanamento comporta unicamente il rinvio del termine di partenza fino alla rimozione degli ostacoli all’esecuzione. Gli ostacoli fondamentali all’allontanamento o alla sua esecuzione sono invece esaminati già nel quadro della procedura di allontanamento e possono essere addotti nel quadro del ricorso contro la decisione di allontanamento. Se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, è disposta l’ammissione provvisoria (art. 83 LStr). Ciò vale anche in caso di violazione del principio di non-refoulement (principio di non allontanamento; art. 9 par. 1 Direttiva sul rimpatrio).

Siccome l’allontanamento costituisce un atto esecutivo, l’autorità d’esecuzione decide in maniera definitiva in merito all’eventuale proroga dell’esecuzione. Se l’interessato non si trova in stato di fermo presso le autorità d’esecuzione fino allo scadere del nuovo termine di partenza, gli è comunicato che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato (art. 14 par. 2 Direttiva sul rimpatrio).

Cpv. 4

Prima di allontanare un minore non accompagnato occorre accertare che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio (art. 10 par. 2 Direttiva sul rimpatrio). Ciò corrisponde alla prassi vigente.

Art. 71a Sorveglianza delle espulsioni

La direttiva sul rimpatrio obbliga gli Stati Schengen a prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati (art. 8 par. 6 Direttiva sul rimpatrio). La direttiva non descrive più da vicino l’organizzazione di tale sistema.

In Svizzera, da alcuni anni la commissione Ritorno ed esecuzione dell’allontanamento assicura in particolare la sorveglianza, il controllo e il pilotaggio nel settore dell’allontanamento coatto per via aerea. In tale contesto ha elaborato numerosi strumenti che attualmente fungono da base nel settore dell’allontanamento coatto per via aerea. Tale commissione è composta di esperti del DFGP, del DFAE e delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e di sicurezza. Il Consiglio federale disciplinerà a livello d’ordinanza le mansioni della commissione per quanto concerne il monitoraggio degli allontanamenti.

Il Consiglio nazionale ha discusso a fondo, nel corso dei dibattimenti sulla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe; RS 364), la questione dell’impiego di osservatori indipendenti incaricati di vigilare sul rispetto dei diritti dell’uomo nel contesto dei rinvii coatti. Una pertinente proposta di minoranza è stata respinta.13

13 Boll.Uff. 2007 N 1626