Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Per i giovani sarà mantenuta la possibilità contemplata dal diritto vigente di prorogare la carcerazione di sei mesi al massimo. La direttiva sul rimpatrio rileva che è consentito incarcerare i minori non accompagnati e le famiglie con minori solo in mancanza di altre soluzioni e per un periodo adeguato il più breve possibile (art. 17 par. 1 Direttiva sul rimpatrio). Contrariamente alla direttiva sul rimpatrio, che non prevede un’età minima per l’incarcerazione di minori, la LStr prevede di mantenere a tal fine un limite inferiore di 15 anni (art. 80 cpv. 4 LStr).

Da un sondaggio svolto presso i Cantoni sul ricorso alla carcerazione amministrativa nel settore degli stranieri negli anni 2007 e 2008 emerge che solo in rarissimi casi la carcerazione è durata oltre 18 mesi. Nella maggior parte dei casi, l’esecuzione dell’allontanamento è stata possibile nel quadro di una carcerazione di durata inferiore a 12 mesi (che allora costituiva la durata massima). Nel 2008, circa l’85 per cento delle persone sono state allontanate dopo la fine della carcerazione amministrativa. La durata media della carcerazione ammontava a meno di 20 giorni. In base a tali cifre e alle esperienze maturate dalle autorità d’esecuzione nell’ambito delle misure coercitive nel settore degli stranieri, si può partire dal principio che la riduzione da 24 a 18 mesi della durata massima della carcerazione influirà in misura infima sulla prassi.

Art. 81 Condizioni di carcerazione

Cpv. 1

Il capoverso 1 non comporta modifiche di contenuto, bensì unicamente una modifica formale.

Cpv. 2

Conformemente all’articolo 16 paragrafo 1 della direttiva sul rimpatrio, il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare lo straniero interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, esso è tenuto separato dai detenuti ordinari.

Occorre pertanto adeguare il tenore dell’articolo 81 capoverso 2 LStr precisando che non solo occorre evitare che la carcerazione di queste persone avvenga assieme a persone in carcerazione preventiva o che scontano la pena, ma che tale separazione è obbligatoria. L’adeguamento è consono alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui, qualora non esistano istituti penitenziari rispondenti ai bisogni della carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri, le persone incarcerate secondo il diritto in materia di stranieri vanno alloggiate separatamente dalle persone rientranti nelle altre categorie di carcerazione (DTF 122 II 299 segg.).

Cpv. 3

Gli articoli 16 e 17 della direttiva sul rimpatrio contengono diverse prescrizioni concernenti l’incarcerazione di persone bisognose di protezione, di minori e di famiglie. La direttiva sul rimpatrio esige in particolare una sistemazione separata per le famiglie che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. I minori devono inoltre avere la possibilità di svolgere attività di svago durante la carcerazione amministrativa. Queste prescrizioni sono perlopiù già osservate dai Cantoni e figurano in parte nei pertinenti atti normativi cantonali. Si tratta inoltre di esigenze perlopiù consone alla giurisprudenza del Tribunale federale per quanto attiene alla carcerazione amministrativa nel diritto in materia di stranieri. Per quanto concerne la carce-