Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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L’esecutività immediata consente anche in caso di procedura di ricorso pendente di effettuare la consegna (riammissione) entro i termini stabiliti.
Cpv. 2 lett. e
Attualmente la LStr non contiene una disposizione paragonabile. In caso di rifiuto d’entrata, la direttiva sul rimpatrio non prescrive l’emanazione di una decisione di rimpatrio. Sarebbe pertanto ammissibile procedere all’allontanamento senza formalità. Affinché sia garantita la via giudiziaria secondo l’articolo 29a Cost., occorre consegnare all’interessato, su richiesta, una decisione emanata tramite modulo standard. L’allontanamento è tuttavia immediatamente esecutivo giacché l’interessato è già stato sottoposto in precedenza a una procedura d’entrata formale secondo l’articolo 13 del codice frontiere Schengen.
Cpv. 2 lett. f
La presente disposizione corrisponde all’attuale articolo 64a capoverso 1 LStr. Lo spostamento della disposizione sull’esecutività immediata dell’allontanamento secondo l’accordo d’associazione a Dublino risponde a criteri dettati dalla sistematica.
Art. 64e Obblighi in caso di termine di partenza
Gli obblighi proposti dalla direttiva sul rimpatrio sono tesi a evitare il rischio di fuga e possono essere disposti a titolo preventivo già quando decorre il termine di partenza (art. 7 par. 3 direttiva sul rimpatrio). Alcune di queste misure sono applicate già oggi dalle autorità cantonali nei casi in cui non è proporzionato o non è (più) possibile adottare misure coercitive. Ciò concerne in particolare l’obbligo di presentarsi a un’autorità. La direttiva sul rimpatrio lascia agli Stati membri la libertà di riprendere o no tali obblighi ed eventualmente di adottarne altri. La direttiva sul rimpatrio e l’avamprogetto di legge non contengono un elenco esaustivo delle possibili misure. Le autorità cantonali d’esecuzione possono pertanto prevedere ulteriori misure.
Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento
La direttiva sul rimpatrio prevede l’obbligo, su richiesta del cittadino di un Paese terzo, di provvedere alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio, incluse le modalità di impugnazione disponibili. La traduzione deve avvenire in una lingua comprensibile o presumibilmente comprensibile per il cittadino di un Paese terzo. Non deve trattarsi necessariamente della lingua madre.
Un’importante deroga all’esigenza della traduzione su richiesta è data in caso di decisione emanata tramite modulo standard (cfr. art. 64b LStr). In tal caso, gli Stati membri rendono disponibili schede informative generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati che entrano in modo irregolare nel loro territorio (art. 12 par. 3 direttiva sul rimpatrio). Il Consiglio federale disciplinerà a livello d’ordinanza le pertinenti disposizioni d’esecuzione.
Art. 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato
Questa disposizione figura ora all’articolo 64 LStr, l’articolo 66 può pertanto essere abrogato.