Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Art. 67 Divieto d’entrare in Svizzera

Cpv. 1

Conformemente alla direttiva sul rimpatrio, le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio (art. 11 par. 1 direttiva sul rimpatrio). In questi casi, l’UFM emana già ora regolarmente un divieto d’entrata (art. 67 cpv. 1 lett. c LStr); secondo la direttiva sul rimpatrio, tuttavia, non è dato un potere discrezionale.

Cpv. 2

Le fattispecie nelle quali l’UFM può decidere liberamente di disporre il divieto d’entrata corrispondono al diritto vigente (art. 67 cpv. 1 LStr). La disposizione che autorizza a ordinare il divieto d’entrata qualora l’interessato sia stato allontanato, può essere soppressa giacché d’ora in poi in questi casi il divieto d’entrata sarà ordinato sistematicamente (cfr. cpv. 1).

Cpv. 3

La nuova durata massima del divieto d’entrata sarà di cinque anni. In via eccezionale può tuttavia superare i cinque anni se l’interessato costituisce una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 11 par. 2 direttiva sul rimpatrio). La prassi attuale dell’UFM per quanto concerne la disposizione del divieto d’entrata è compatibile con tali principi.

Cpv. 4

La maggior parte dei divieti d’entrata disposti dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) su domanda del Servizio di analisi e prevenzione del DDPS non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva sul rimpatrio. Gran parte di questi divieti d’entrata non sono accompagnati da una decisione di rimpatrio o allontanamento, bensì sono pronunciati a titolo preventivo qualora una persona minacci la sicurezza interna o esterna della Svizzera. In tali casi sarà pertanto possibile anche in avvenire disporre un divieto d’entrata per una durata di oltre cinque anni o, in casi gravi, per una durata indeterminata.

Cpv. 5

La prassi attuale dell’UFM concernente la disposizione e la revoca del divieto d’entrata risponde alle esigenze della direttiva sul rimpatrio (art. 11 par. 3 e 4 direttiva sul rimpatrio). La formulazione aperta dell’avamprogetto di legge (prescindere per motivi umanitari o altri motivi importanti dalla disposizione di un divieto d'entrata) comprende le fattispecie contenute nella direttiva sul rimpatrio. Ciò vale in particolare per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani, per i quali la LStr prevede una disciplina speciale (art. 30 cpv. 1 lett. e LStr; art. 35 e 36 OASA). Tale disciplina corrisponde alla disposizione menzionata dell’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva sul rimpatrio, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, che tuttavia non è parte integrante dell’acquis di Schengen.

Art. 69 Decisione di rinvio coatto

Cpv. 3