Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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comunicazione all’UE da parte del Consiglio federale è stata effettuata il 30 gennaio 2009. In questo caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per l’approvazione parlamentare e la trasposizione dello sviluppo, incluse le eventuali modifiche di legge e l’eventuale referendum. La direttiva sul rimpatrio deve pertanto essere approvata dall’Assemblea federale e attuata a livello federale e cantonale entro il 12 gennaio 2011. L’articolo 20 della direttiva sul rimpatrio fissa al 24 dicembre 2010 il termine entro cui gli Stati membri devono trasporre la direttiva nel proprio diritto nazionale. Tale data si situa solo poche settimane prima della data prevista dall’AAS. Per garantire un’attuazione per quanto possibile simultanea della direttiva da parte di tutti gli Stati Schengen, sarebbe auspicabile rispettare il termine stabilito nella direttiva stessa.

In caso di mancato recepimento della direttiva sul rimpatrio entro il termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica, interverrebbe la procedura speciale prevista nell'AAS, tesa a conseguire una soluzione consensuale entro 90 giorni in seno al Comitato misto. In caso di insuccesso, dopo altri tre mesi l’AAS cesserebbe automaticamente di essere applicabile.

3 Contenuto e campo d'applicazione della direttiva sul rimpatrio

La direttiva sul rimpatrio persegue un'armonizzazione minima della procedura relativa ai cittadini di Paesi non Schengen (Paesi terzi) il cui soggiorno è irregolare. Contiene in particolare prescrizioni sull’emanazione di decisioni di allontanamento, sulla carcerazione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento, sull’espulsione e sull’emanazione del divieto d'entrata.

La direttiva sul rimpatrio migliora la cooperazione tra la Svizzera e gli altri Stati Schengen nel quadro dell'esecuzione degli allontanamenti verso Paesi terzi. Con l’armonizzazione della procedura è ad esempio semplificata l'organizzazione e l'esecuzione di voli speciali comuni. Inoltre, grazie a procedure unitarie è possibile ridurre il rischio che la migrazione illegale si ripercuota in maniera diversa sui vari Stati a seconda della disciplina in essi applicata.

La direttiva sul rimpatrio si applica ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente sul territorio di uno Stato Schengen. Per soggiorno irregolare s'intende la presenza nel territorio di uno Stato Schengen di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen4 o altre condizioni d'entrata, di soggiorno o di residenza in tale Stato Schengen. È irrilevante che il soggiorno irregolare risulti da un'entrata illegale, dal rifiuto di una domanda d'asilo o dallo scadere della durata di validità di un permesso di soggiorno.

Per determinate categorie di cittadini di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare può essere deciso di non applicare o di applicare solo parzialmente la direttiva (art. 2 par. 2 lett. a e b Direttiva sul rimpatrio).

È fatto ricorso a tale possibilità se all'interessato è stata negata l'entrata a norma dell'articolo 13 del codice frontiere Schengen e se tale persona è segnalata nel siste-

4 RS 221.215.311