Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Art. 64d Termine di partenza e esecuzione immediata

Cpv. 1

Secondo il diritto vigente, la decisione relativa alla fissazione di un termine di partenza adeguato spetta alle autorità (art. 66 cpv. 2 LStr). La direttiva sul rimpatrio prevede alcuni principi in materia; di regola la durata del termine di partenza è compresa tra sette e trenta giorni (art. 7 par. 1 Direttiva sul rimpatrio). Ove necessario, il periodo per la partenza volontaria è prorogato per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale (art. 7 par. 2 Direttiva sul rimpatrio). Tali circostanze possono essere problemi di salute, motivi familiari o un soggiorno anteriore prolungato. L’avamprogetto legislativo cita quali motivi di proroga del termine di partenza i due che si riscontrano maggiormente nella prassi, ovvero la situazione familiare e una durata del soggiorno prolungata in Svizzera.

Cpv. 2

Al capoverso 2 sono elencati i motivi che possono sfociare nell’esecuzione immediata della decisione di allontanamento oppure nella fissazione di un termine di partenza inferiore a sette giorni.

Cpv. 2 lett. a

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 64 capoverso 3 LStr. Il tenore è stato precisato in base all’articolo 7 paragrafo 4 della direttiva sul rimpatrio. L’allontanamento può essere eseguito immediatamente se al momento della notifica della decisione la persona interessata espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici.

Cpv. 2 lett. b

Attualmente la LStr non contiene una disposizione paragonabile. Secondo l’articolo 7 capoverso 4 della direttiva sul rimpatrio, l’allontanamento può essere eseguito immediatamente se indizi concreti fanno temere che la persona interessata intende sottrarsi all’allontanamento. Il tenore di questa disposizione è tributario dell’articolo 76 capoverso 1 lettera b cifra 3 LStr (pericolo che la persona si renda irreperibile quale motivo per la carcerazione in vista di rinvio coatto).

Cpv. 2 lett. c

Attualmente la LStr non contiene una disposizione paragonabile. Essa corrisponde all’articolo 7 paragrafo 4 della direttiva sul rimpatrio. Già ora gli interessati attendono di regola all’estero l’esito della procedura relativa al permesso (art. 17 cpv. 1 LStr).

Cpv. 2 lett. d

Attualmente la LStr non contiene una disposizione paragonabile. In questi casi la direttiva sul rimpatrio non prescrive l’emanazione di una decisione di allontanamento. Sarebbe pertanto ammissibile procedere all’allontanamento senza formalità. Lo Stato Schengen che approva la riammissione è responsabile per lo svolgimento corretto della procedura di rimpatrio (art. 6 par. 3 direttiva sul rimpatrio). Tuttavia, affinché sia garantita la via giudiziaria secondo l’articolo 29a della Costituzione federale (Cost.)12, occorre consegnare all’interessato una decisione emanata mediante modulo standard. L’allontanamento è tuttavia immediatamente esecutivo.

12 RS 101