Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Cpv. 3

Questo capoverso corrisponde in linea di principio all'attuale articolo 64 capoverso 2 LStr. In caso di soggiorno illegale, secondo il nuovo articolo 64 lettere a e b LStr, il termine per l'inoltro del ricorso è tuttavia di cinque giorni lavorativi. Questo termine è in linea con il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito secondo l'articolo 108 capoverso 2 LAsi. L'estensione del termine di ricorso risponde inoltre all'esigenza della direttiva sul rimpatrio di offrire «un mezzo di ricorso effettivo» (art. 13 par. 1 Direttiva sul rimpatrio).

Un ricorso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso può tuttavia restituire tale effetto. Se il permesso è negato o revocato o non è prorogato (nuovo art. 64 cpv. 1 lett. c LStr), si applicano come sinora le disposizioni generali del diritto amministrativo federale e cantonale in materia di procedura di ricorso.

Cpv. 4

Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato occorre fornire un'assistenza da parte di organismi appropriati che non siano le autorità che eseguono il rimpatrio, tenendo in debito conto l'interesse superiore del bambino (art. 10 par. 1 Direttiva sul rimpatrio). Per soddisfare tale esigenza è previsto che le autorità, in analogia con l'articolo 17 capoverso 3 LAsi, potranno nominare persone di fiducia che difendano gli interessi dei minori non accompagnati anche nel quadro della procedura di allontanamento previsto dal diritto degli stranieri. Secondo le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo10, ai minori non accompagnati va accordata una protezione speciale. Le competenti autorità cantonali sono pertanto già attualmente tenute ad adottare misure tutorie nei confronti di queste persone. Se non è immediatamente possibile ottenere la presenza di un tutore o assistente legale, occorre nominare una persona di fiducia che difenda gli interessi del minore durante la procedura di allontanamento.

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla norma-

tiva di Dublino

Cpv. 1

Questo articolo disciplina l'allontanamento, in virtù dell'accordo d'associazione a Dublino11, verso un altro Stato Dublino delle persone il cui soggiorno è irregolare e che non hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Negli altri casi si applicano le pertinenti disposizioni della LAsi.

Il tenore va armonizzato con quello del nuovo articolo 64 LStr. Le nozioni di «impugnabile» e «motivata» sono superflue in quanto una decisione comporta sempre tali presupposti. Per motivi sistematici la regola secondo cui l'allontanamento è immediatamente esecutivo è integrata all'articolo 64c LStr (termine di partenza e esecuzione immediata), che in base all’avamprogetto comprende tutte le fattispecie per le quali l'esecuzione immediata è possibile.

10RS 0.107

11 RS 0.142.392.68