Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

5.1 Per la Confederazione

Il recepimento della direttiva sul rimpatrio non comporta costi supplementari per la Confederazione.

5.2 Per i Cantoni

La formalizzazione della procedura di allontanamento potrà generare oneri supplementari per i Cantoni. È tuttavia previsto di notificare una parte delle decisioni di allontanamento mediante un modulo standard o, in casi eccezionali, mediante una decisione emanata solo su richiesta dell’interessato. Diversi Cantoni dovranno inoltre adeguare alla LStr le rispettive disposizioni d’esecuzione (in particolare per quanto concerne le misure coercitive). Occorreranno infine lavori di ristrutturazione laddove gli istituti cantonali di detenzione non rispondano alle esigenze della direttiva sul rimpatrio.

6 Relazione con il programma di legislatura

Nel Messaggio sul programma di legislatura 2007-201114, il Consiglio federale si è prefisso quale obiettivo il rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della giustizia e della polizia. Tra le misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo è menzionato l’adeguamento del diritto svizzero ai futuri sviluppi dell’acquis di Schengen. La direttiva sul rimpatrio costituisce un siffatto sviluppo15.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con il diritto internazionale

Il recepimento della direttiva sul rimpatrio è compatibile con il diritto internazionale.

7.2 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. Questo implica che la Confederazione è abilitata a concludere accordi con l'estero. La direttiva sul rimpatrio sarà trasposta nel contesto di uno scambio di note fra la Svizzera e l’UE. Per la Svizzera lo scambio di note costituisce un trattato di diritto internazionale.

14 FF 2008 597, pag. 637

15 FF 2008 7469, pag. 7472