Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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7.3 Decisione di approvazione e trasposizione

In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'approvazione di un trattato internazionale incombe generalmente all'Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale, oppure se si tratta di trattati internazionali di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a de la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA16). Lo scambio di note relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio non rappresenta un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, poiché la sua trasposizione impone adeguamenti della LStr. In nessun’altra legge o trattato internazionale vi è inoltre una pertinente competenza alla conclusione di un trattato.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum se di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio non è indenunciabile giacché può essere denunciato secondo le regole generali in materia di denuncia previste dall’accordo d’associazione a Schengen (art. 17 AAS). Lo scambio di note menzionato non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Resta da stabilire se contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Per disposizioni che contengono norme di diritto s’intendono, secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento17, le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono parimenti importanti le disposizioni che nel diritto interno, alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere formulate in una legge in senso formale. L'attuazione della direttiva sul rimpatrio necessita inoltre, nella fattispecie, di un adeguamento della LStr e della LAsi. Il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio sottostà pertanto al referendum in materia di accordi internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost. Secondo l’articolo 141a capoverso 2 Cost., è possibile includere nel decreto d’approvazione stesso le modifiche legislative necessarie per l’attuazione dello scambio di note relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio.

16 RS 172.010

17 RS 171.10