Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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razione di minori va precisato che la LStr, contrariamente alla direttiva sul rimpatrio, prevede un limite d’età minimo di 15 anni. In materia di organizzazione della carcerazione, la LStr contiene poche prescrizioni quadro fondamentali, visto che la competenza per l’esecuzione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa spetta ai Cantoni. Anche in questo settore la LStr va pertanto completata mediante una semplice disposizione di principio. L’organizzazione della carcerazione deve tenere conto dei bisogni specifici delle persone bisognose di protezione, dei minori e delle famiglie. Nella misura in cui le disposizioni cantonali e gli istituti penitenziari non sono ancora conformi alle prescrizioni della direttiva sul rimpatrio, occorrerà procedere agli adeguamenti entro il termine previsto per l’attuazione della direttiva sul rimpatrio.

4.3.2 Modifiche della LAsi

Art. 45 Decisione d’allontanamento

Le disposizioni della LAsi sono perlopiù consone alle prescrizioni della direttiva sul rimpatrio. Le uniche modifiche necessarie concernono l’articolo 45 LAsi. Il nuovo titolo di tale disposizione è «Decisione d’allontanamento».

Cpv. 2

Per analogia con l’articolo 64c LStr, il termine di partenza di almeno sette e al massimo trenta giorni va disciplinato a livello di legge. Ciò non implica tuttavia nessuna modifica della prassi per quanto riguarda la fissazione del termine di partenza. La prassi attuale, infatti, prevede già un termine di partenza minimo - termine di partenza in caso di decisione di non entrata nel merito - di sette giorni (Istruzione UFM III/2). In presenza di motivi speciali, l’UFM potrà anche in avvenire fissare un termine di partenza più lungo. Tali motivi possono essere la durata della procedura, problemi di salute o motivi familiari.

Cpv. 3

Contrariamente alla procedura di allontanamento secondo il diritto in materia di stranieri, ogni richiedente l’asilo riceve già ora, sin dall’inizio della procedura, un promemoria di più pagine contenente un capitolo relativo alla procedura di allontanamento. Tale capitolo illustra i principi più importanti per quanto concerne il contenuto della decisione di allontanamento, i rimedi giuridici, l’obbligo del ritorno e l’aiuto al ritorno. Attualmente il promemoria è disponibile in oltre 50 lingue. Gli elementi principali sono inoltre ribaditi durante l’interrogatorio e la successiva audizione. Anche se, in un caso eccezionale, non è possibile notificare la decisione di allontanamento presso il centro di registrazione e procedura, consegnando questo promemoria è garantito che la persona interessata ottenga in una lingua che le sia comprensibile le informazioni necessarie relative alla decisione di allontanamento. Sono così adempite le prescrizioni della direttiva sul rimpatrio, ovvero l’obbligo, se l’interessato ne fa richiesta, di spiegargli i principali elementi della decisione di allontanamento (non dell’intera decisione in materia d’asilo). La consegna del promemoria, munito se del caso dei necessari complementi, deve essere disciplinata a livello di legge. I dettagli relativi al promemoria devono essere retti da un’ordinanza.