Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine

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1 Situazione iniziale Il 15 febbraio 2008 è stata depositata l’iniziativa popolare «per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», accompagnata da 210 919 firme valide. Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale ha deciso di respingere l’iniziativa e di presentare un controprogetto indiretto, incaricando il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un messaggio da presentargli entro il 15 agosto 2009.

2 Tenore e obiettivo dell’iniziativa popolare

2.1 Tenore dell’iniziativa popolare

L’iniziativa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 121 cpv. 3-6 (nuovi)

3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

5 L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3-4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

6 Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 121

(Dimora e domicilio degli stranieri)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.