Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine
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La perdita automatica del diritto di soggiorno e di tutti i diritti richiesta dall’iniziativa impedirebbe inoltre la verifica della proporzionalità dei provvedimenti delle autorità, prevista dalla Costituzione (art. 5 cpv. 2 Cost.).
4 Rigetto dell’iniziativa popolare
Come illustrato, un’approvazione dell’iniziativa sarebbe fonte di notevoli contrasti con le garanzie dello Stato di diritto previste dalla Costituzione federale. Inoltre, non potrebbero più essere rispettate importanti disposizioni del diritto internazionale pubblico non cogente.
Anche il diritto vigente permette di pronunciare le necessarie misure di allontanamento o di respingimento in caso di reati gravi o di notevoli truffe nei confronti dell’aiuto sociale. Oltre alla revoca di permessi e all’allontanamento, tali misure comprendono il divieto d’entrata. Anche la violazione del divieto d’entrata è attualmente punibile.
In caso di approvazione dell’iniziativa, continuerebbe inoltre a essere difficile per le autorità, soprattutto nel settore dell’asilo, procurare nel Paese d’origine i documenti di viaggio delle persone interessate, necessari per eseguire l’allontanamento.
Per questi motivi il Consiglio federale respinge l’iniziativa. Tuttavia, al fine di migliorare gli strumenti legali attuali, propone un controprogetto indiretto.
5 Il controprogetto indiretto
5.1 Obiettivi del controprogetto indiretto
Rilascio del permesso di domicilio solo in caso di integrazione riuscita
Anche dopo un soggiorno di dieci anni o nell’ambito del ricongiungimento familiare, il permesso di domicilio di durata indeterminata e non vincolato a condizioni sarà rilasciato soltanto agli stranieri ben integrati.
Attualmente, in relazione al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno di dieci anni, esiste solo una disposizione in un’ordinanza secondo cui occorre verificare il comportamento tenuto fino a quel momento dal richiedente nonché il suo grado d’integrazione (art. 60 OASA).
Oggi i coniugi di cittadini svizzeri (art. 42 cpv. 3 LStr) e di stranieri con permesso di domicilio (art. 43 cpv. 2 LStr) hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Tale diritto si estingue unicamente se è invocato abusivamente o se sussistono motivi di revoca. Anche in questo caso il controprogetto prevede di aggiungere la condizione dell’integrazione riuscita. Non è giustificato privilegiare i coniugi stranieri rispetto agli altri stranieri nell’ambito del rilascio del permesso di domicilio.