Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine
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le6 in merito alla considerazione del grado d’integrazione per la revoca dei permessi, è opportuno migliorare il disciplinamento attuale.
I motivi di revoca previsti dal diritto vigente sono: la violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, indicazioni false nella domanda di permesso, la commissione di reati e la dipendenza dall’aiuto sociale. Nella prassi i permessi sono revocati e le persone vengono espulse in caso di reati gravi. Tuttavia i Cantoni non sono obbligati a farlo e il grande margine discrezionale conduce a una prassi divergente.
Per quanto riguarda il permesso di dimora spesso si rinuncia a una revoca, preferendo non prorogarlo. Se non vi è alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora, tale procedura è più semplice ed è inoltre escluso il ricorso al Tribunale federale.
S’intendere raggiungere una prassi uniforme con una nuova disposizione secondo cui, indipendentemente dal tipo di reato commesso, il permesso è revocato dalle autorità e lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera nel caso di una pena detentiva di almeno due anni o di una condanna cumulativa di almeno 720 giorni o aliquote giornaliere (art. 63 AP-LStr). In tal modo il criterio determinante per la decisione di revoca del permesso è la gravità del reato, indipendentemente dalla fattispecie.
In questi casi si presuppone che l’interesse pubblico all’espulsione prevalga regolarmente sull’interesse privato alla prosecuzione del soggiorno. Sono fatti salvi il principio costituzionale della proporzionalità e le disposizioni del diritto internazionale pubblico. Con le disposizioni proposte s’intende costringere le autorità ad esaminare accuratamente i casi e a motivare una rinuncia alla revoca del permesso di domicilio.
Continuerà a essere possibile revocare il permesso anche in caso di condanne esigue, nel caso in cui vi sia una violazione considerevole e ripetuta dell’ordine e della sicurezza pubblici (art. 62 cpv. 1 lett. b AP-LStr). Tuttavia la decisione di revoca rientra nel margine discrezionale delle autorità.
Le disposizioni sulla revoca dei permessi si applicano di norma, come già attualmente, anche alle persone che possono avvalersi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Vanno tuttavia osservati i principi di tale accordo e di conseguenza una revoca del diritto di soggiorno è possibile soltanto se la persona in questione costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave dell’ordine pubblico (cfr. p.es. DTF 130 II 176).
L’iniziativa espulsione contiene un elenco piuttosto casuale di singoli reati che, indipendentemente dalla pena inflitta nel singolo caso, comportano automaticamente la revoca dei permessi. In caso di approvazione dell’iniziativa ciò potrebbe significare che una piccola pena per un’unica
6 DTF 134 II 1