Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine
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La volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione si dimostra con l’esistenza di un rapporto lavorativo o formativo, oppure perlomeno con lo sforzo di creare un tale rapporto.
Cpv. 4
Il permesso di domicilio continuerà a poter essere rilasciato dopo un soggiorno di cinque anni se il richiedente conosce bene una lingua nazionale. S’intende così creare un incentivo per apprendere velocemente una lingua nazionale e quindi per migliorare la comunicazione nella vita quotidiana. Trattandosi di un incentivo particolare, il livello linguistico richiesto in caso di rilascio anticipato del permesso di dimora è più alto rispetto a quello necessario per il rilascio ordinario del permesso di domicilio dopo dieci anni (cpv. 2 lett. c).
Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri
Cpv. 3
Secondo il diritto in vigore i coniugi stranieri di un cittadino svizzero hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo aver soggiornato ininterrottamente per cinque anni in Svizzera, indipendentemente dal grado d’integrazione. Tale diritto si estingue soltanto se sussiste un motivo di revoca del permesso di domicilio (art. 51 cpv. 1 in combinazione con l’art. 63 LStr; soprattutto grave violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale).
La presente modifica prevede che anche in questi casi il permesso di domicilio sarà rilasciato soltanto se la persona in questione è ben integrata e in particolare se dispone delle conoscenze linguistiche necessarie per la vita di tutti i giorni. Si applicano gli stessi criteri validi per il rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno ininterrotto di dieci anni (cfr. commento all’art. 34 cpv. 2 lett. c LStr).
Art. 43 Coniugi di stranieri titolari del permesso di domicilio
Cpv. 2
Per quanto riguarda il presupposto dell’integrazione per il rilascio del permesso di domicilio, ai coniugi di stranieri titolari di un permesso di domicilio saranno applicate le condizioni valide per i familiari di cittadini svizzeri (cfr. commento alla modifica dell’art. 34 cpv. 2 lett. c e dell’art. 42 LStr).
Secondo il diritto vigente i familiari stranieri di persone titolari di un permesso di domicilio hanno diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno ininterrotto di cinque anni, indipendentemente dal grado di integrazione. Tale diritto si estingue soltanto se sussiste un motivo generale di revoca (art. 51 cpv. 2 lett. b in combinazione con l’art. 62 LStr;