Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine

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vale anche per atti comparabili che violano in modo lampante la libertà individuale di una determinata persona.

Cpv. 3

Corrisponde all’attuale articolo 80 capoverso 2 OASA.

Cpv. 4

Il capoverso definisce concretamente gli elementi da esaminare per una revoca del permesso nel singolo caso.

La preminenza del diritto internazionale pubblico nell’applicazione della LStr si evince già dall’articolo 2 capoverso 1 LStr; non è quindi necessario ripetere esplicitamente tale principio nel presente articolo.

Per la revoca di un permesso va in particolare tenuto conto della prassi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) in riferimento all’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Nella sua giurisprudenza la Corte EDU ha ripetutamente osservato che nella pronuncia di allontanamenti va tenuto conto della situazione particolare degli stranieri che hanno passato tutta o la maggior parte della loro infanzia nel Paese ospitante (cfr. p.es. sentenze Üner7, n. marg. 58 e Maslov8, n. marg. 73).

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nella ponderazione degli interessi pubblici e privati va ad esempio tenuto conto anche di una malattia psichica che potrebbe aggravare i problemi legati al rimpatrio (cfr. sentenza Emre9 contro la Svizzera).

Anche se il fatto che lo straniero è radicato nel Paese ospitante richiede un’estesa ponderazione degli interessi, la Corte EDU ha osservato nelle sentenze Üner (n. marg. 57) e Maslov (n. marg. 74) che la nascita o il lungo soggiorno nel Paese ospitante non impedisce automaticamente un allontanamento. Dall’articolo 8 capoverso 1 CEDU non si può dedurre un diritto assoluto a non essere allontanati, poiché il capoverso 2 prevede delle restrizioni.

Anche nel caso in cui un cittadino straniero abbia uno statuto di soggiorno illimitato e sia ben integrato, la sua situazione in relazione a un allontanamento non può essere paragonata a quella di un cittadino originario10. Nella causa Kaya contro la Germania la Corte EDU ha pertanto giudicato proporzionato ai sensi dell’articolo 8 CEDU l’allontanamento a tempo indeterminato di un cittadino turco nato in Germania nel 1978, anche se quest’ultimo

7 Corte EDU, sentenza del 18 ottobre 2006 – 46410/99

8 Corte EDU, sentenza del 23 giugno 2008 – 1683/03

9 Corte EDU, sentenza del 22 maggio 2008 – 42034/04

10 Corte EDU, sentenza del 18 ottobre 2006 – 46410/99 – Üner, n. marg. 56 con rinvio a Moustaquim, sentenza del 18 maggio 1991, serie A, vol. 193, pag. 20, n. marg. 49.