Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine

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soprattutto violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici; dipendenza dall’aiuto sociale).

Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni

Fusione degli attuali articoli 62 e 63 LStr

La disciplina della revoca generale di permessi e di decisioni (attuale art. 62 LStr) e quella della revoca del permesso di domicilio (attuale art. 63 LStr) saranno uniformate e di conseguenza semplificate. Si è constatato che spesso nella prassi la portata della diversa formulazione degli attuali articoli 62 e 63 LStr non è chiara. Nell’esame della proporzionalità di una revoca del permesso bisognerà tuttavia continuare a tenere conto della situazione personale nel singolo caso; ne fanno parte anche la gravità della colpa, la durata del soggiorno in Svizzera e il tipo di permesso rilasciato (art. 96 LStr).

Il permesso può essere revocato in caso di violazione rilevante e ripetuta dell’ordine e della sicurezza pubblici (lett. b; attuale art. 62 lett. c LStr). Ciò significa che ad esempio una piccola multa non può comportare la revoca del permesso. Può tuttavia portare alla revoca il traffico professionale di stupefacenti, anche in piccole dosi. Ciò vale anche per ripetuti piccoli furti con scasso fatti per mestiere. In generale si è in presenza di una violazione rilevante dell’ordine e della sicurezza pubblici quando, secondo l’opinione prevalente, un comportamento contraddice i valori fondamentali e pertanto un ulteriore soggiorno in Svizzera non può più essere tollerato.

Anche qui occorre tuttavia applicare il principio della proporzionalità (durata del soggiorno, tipo di permesso rilasciato, situazione familiare, colpa della persona in questione).

In virtù delle prime esperienze s’intende abrogare la disposizione, introdotta con la LStr (attuale art. 63 cpv. 2 LStr), secondo cui, in caso di soggiorno in Svizzera di almeno 15 anni, la dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale o l’aver fornito indicazioni false in occasione della domanda non costituisce un motivo di revoca del permesso di domicilio. Nella prassi questa disposizione fa sì che stranieri dipendenti dall’aiuto sociale non fanno più sforzi per provvedere al proprio sostentamento, poiché sanno che il loro soggiorno in Svizzera non può più essere messo in questione. Secondo la proposta del Consiglio federale, le autorità sono comunque tenute a valutare la proporzionalità e l’appropriatezza della revoca del permesso di domicilio a causa di una considerevole dipendenza dall’aiuto sociale. Ciò vale in particolare nel caso di una dipendenza senza colpa (p.es. a causa di un divorzio o di un reddito insufficiente). Va inoltre tenuto conto anche della durata del soggiorno in Svizzera (art. 96 LStr).

Spesso vi sono più motivi per la revoca del permesso di domicilio (reati ripetuti, dipendenza dall’aiuto sociale, debiti, ecc.). Attualmente, in caso di