Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

soltanto il diritto vincolante a non essere espulso in determinati Stati. La perdita di tutti i diritti prevista dall’iniziativa (art. 121 cpv. 3 Cost.) e il conseguente obbligo d’espulsione (art. 121 cpv. 5 Cost.) non impediscono alle autorità di osservare il principio del «non-refoulement» come divieto temporaneo o durevole dell’esecuzione.

L’iniziativa contiene soluzioni simili a quella dell’iniziativa «per una politica d’asilo razionale», a suo tempo dichiarata nulla. Il suo tenore è tuttavia meno rigido e quindi permette un’applicazione conforme al diritto internazionale pubblico cogente.

Dall’argomentazione a favore dell’iniziativa, pubblicata su Internet3, si può inoltre dedurre che gli autori non intendono rischiare un contrasto con il diritto internazionale pubblico cogente.

L’iniziativa espulsione va quindi dichiarata valida. Non sarebbe giustificato dichiararla nulla in base a semplici dubbi sulla sua validità.

3.2 Compatibilità con il diritto internazionale pubblico restante e con la Costituzione federale

L’accettazione dell’iniziativa condurrebbe a notevoli conflitti con il diritto internazionale pubblico non cogente e con le garanzie dello Stato di diritto previste dalla Costituzione. Un’iniziativa non può essere dichiarata nulla soltanto perché viola il diritto internazionale pubblico non cogente. Se il Popolo e i Cantoni accetteranno l’iniziativa, le autorità federali dovranno per quanto possibile interpretarla e applicarla conformemente al diritto internazionale pubblico. Se assolutamente necessario, occorre prendere in considerazione la disdetta dei pertinenti accordi internazionali.

L’applicazione dell’iniziativa popolare condurrebbe in particolare a una violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)4, che prevede il rispetto della vita familiare e privata in caso di provvedimenti delle autorità. Tale principio è sancito anche dagli articoli 10 e 13 della Costituzione federale (Cost.). In ogni singolo caso occorre pertanto ponderare l’interesse pubblico all’allontanamento e gli interessi privati alla prosecuzione del soggiorno.

Ma anche gli accordi sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE nonché l’AELS statuiscono che in caso di condanna penale il diritto di soggiorno non può essere automaticamente revocato. Nel singolo caso occorre dimostrare che un ulteriore soggiorno costituirebbe effettivamente una minaccia per l’ordine pubblico. La prosecuzione di questi accordi sarebbe dunque messa in questione.

3

www.ausschaffungsinitiative.ch. Argomentario, stato 18.12.2008.

4 RS 0.101