Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine

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Un’integrazione riuscita presuppone il rispetto dell’ordinamento giuridico, il riconoscimento dei valori fondamentali della Costituzione federale e la volontà di partecipare alla vita lavorativa e formativa. Anche la conoscenza di una lingua nazionale costituisce un presupposto importante.

Aumentando le condizioni per il rilascio del permesso di domicilio si crea un notevole incentivo per l’acquisizione delle conoscenze linguistiche indispensabili per una buona integrazione professionale e sociale.

Un migliore esame dell’integrazione del richiedente prima del rilascio del permesso di domicilio permette anche di evitare lunghe procedure di revoca successiva del permesso nel caso in cui un’integrazione lacunosa è causa di una violazione della legge.

Attualmente la legge richiede buone conoscenze linguistiche soltanto per il rilascio anticipato del permesso di domicilio dopo un soggiorno ininterrotto di cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStr). Il rilascio anticipato sarà possibile anche in futuro; tuttavia, rispetto al rilascio del permesso di domicilio dopo dieci anni di soggiorno, saranno poste condizioni più esigenti per quanto riguarda le conoscenze linguistiche. Anche in tal caso devono essere adempite le altre condizioni, già menzionate, per un’integrazione riuscita. Le esigenze precise saranno definite dal Consiglio federale nell’ordinanza esecutiva della legge sugli stranieri.

In virtù di accordi sul domicilio, dichiarazioni del Consiglio federale o per motivi di reciprocità, i cittadini di alcuni Stati ottengono il permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera di cinque anni. (Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Principato del Liechtenstein, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Stati Uniti, Canada, Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano). Se esiste un accordo di domicilio non è possibile introdurre ulteriori condizioni per il rilascio del permesso di domicilio. Tuttavia, agli Stati summenzionati si applica anche l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, che garantisce un diritto di soggiorno molto esteso. Il rilascio del permesso di domicilio riveste pertanto minore importanza rispetto al rilascio a persone di Stati terzi.

Revoca coerente dei permessi in caso di reati gravi

Con l’introduzione, il 1° gennaio 2008, della legge sugli stranieri, i motivi di revoca dei permessi sono stati riformulati (art. 62 seg. LStr), ma dal punto di vista del contenuto è stato ripreso il disciplinamento precedente (cfr. messaggio relativo alla LStr5). Vista la prassi divergente dei Cantoni e in considerazione di una recente decisione di principio del Tribunale federa-

5 FF 2002 3327, pag. 3377