Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 19 pagine

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soggiorno ininterrotto di più di 15 anni, la dipendenza dall’aiuto sociale non costituisce un motivo di revoca, neanche se l’integrazione della persona in questione è molto lacunosa.

Cpv. 2

L’«ordine e la sicurezza pubblici» costituiscono il termine generale per indicare i beni giuridici protetti dalla polizia:

- la sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dei beni giuridici indivi-

duali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) e delle istituzioni dello Stato;

- l’ordine pubblico comprende l’ordinamento giuridico oggettivo e

l’insieme delle nozioni non scritte di ordine, la cui osservanza costituisce, secondo l’idea sociale ed etica predominante, una condizione indispensabile della coabitazione pacifica dei cittadini;

Vi può essere una violazione rilevante dell’ordine e della sicurezza pubblici, anche nel caso in cui il singolo atto in sé non è sufficiente per giustificare una revoca, ma la sua commissione ripetuta o combinata con altri atti indica chiaramente che la persona in questione non è disposta a rispettare l’ordine e la sicurezza pubblici.

Lett. a

La disposizione corrisponde in larga misura all’attuale articolo 62 lettera b LStr. Tuttavia, una «pena detentiva di lunga durata» non è più elencata separatamente come motivo di revoca, poiché non era chiara la relazione con il motivo di revoca «violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici» (attuali art. 62 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStr). In occasione dei dibattimenti sulla LStr in Parlamento è stata respinta una proposta commissionale che chiedeva di definire in modo preciso il termine «pena detentiva di lunga durata».

Lett. b-d

Nell’interesse di un disciplinamento trasparente, gli esempi di violazione o di minaccia dell’ordine e della sicurezza pubblici finora contenuti nell’articolo 80 capoverso 1 OASA saranno elencati nella legge.

Con crimini contro la pace (lett. d) s’intendono i reati di cui agli articoli 258 segg. CP (Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica).

Vi è inoltre una violazione dell’ordine pubblico rilevante per la revoca del permesso, se uno straniero, contravvenendo in modo chiaro ai valori e alle norme predominanti, mette sotto pressione i propri familiari in modo tale che questi ultimi contraggono un matrimonio contro la propria volontà (matrimonio forzato). Non è necessario che lo straniero subisca una condanna penale per tale comportamento (DTF 134 consid. 4.3). Quanto detto