Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 14 pagine
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simi fissati per lo spostamento e l’innalzamento dei pali non sono trascurabili. TI propone invece che l’innalzamento fino ad un massimo di 15 metri sia ancora esente dalla procedura del piano settoriale e precisa la necessità di sfruttare le possibilità di raggruppamento delle linee da 220 kV e oltre. Secondo Swisselectric, invece, è sufficiente la prova che sono state verificate le possibilità di raggruppamento con altre linee per poter rinunciare alla procedura del piano settoriale.
Nei 12 pareri di uguale contenuto si propone che non solo le nuove linee, ma anche la sostituzione, la modifica e l’ampliamento delle linee esistenti possano essere autorizzati senza procedura di piano settoriale, purché non siano toccate zone protette secondo il diritto nazionale o cantonale. AEFU vuole l’applicazione dell’obbligo di piano settoriale anche per le linee da 110 kV.
AEFU propone inoltre che sia precisato meglio in che modo si dovrebbe dimostrare il rispetto
dell’ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti (ORNI) affinché un progetto possa essere esentato dall’obbligo del piano settoriale. Electrosuisse vorrebbe tale esenzione per la sostituzione, la modifica e il potenziamento di linee esistenti, anche nel caso in cui debbano essere richieste deroghe ai sensi dell’ORNI. GL fa osservare che la formulazione proposta riguardo all’esenzione dall’obbligo del piano settoriale “se i requisiti definiti dall’ORNI possono venire soddisfatti“ non è praticabile. A livello di piano settoriale potrebbero essere accertati solamente i gravi conflitti con l’ORNI, ma non se siano rispettati i valori limite o addirittura se debbano essere richieste deroghe.
Inoltre, nei 12 pareri di uguale contenuto si propone una procedura di appianamento delle differenze nel caso in cui non vi sia accordo tra gli Uffici federali sull’opportunità o meno di svolgere una procedura del piano settoriale. In questi casi, la decisione dovrebbe spettare al Dipartimento.
3.2. Art. 6 e art. 6a OPIA
La modifica viene accolta con favore da tutti i partecipanti alla procedura. Solo GL auspica un termine per la trattazione delle opposizioni da parte dell’UFE. Electrosuisse vorrebbe 30 giorni per l’inoltro all’UFE del rapporto sullo stato della procedura da parte dell’ESTI.
3.3. Art. 19 e art. 21 cpv. 4 OPT
In linea di massima, tutti i partecipanti sono d’accordo con le modifiche dell’OPT. Alcuni Cantoni vorrebbero la precisazione secondo cui la comunicazione concernente l’informazione e la possibilità di partecipazione della popolazione deve essere concordata con il Cantone interessato. VS ritiene che la modifica dell’art. 19 cpv. 1 sia in contraddizione con le regole della collaborazione tra Confederazione e Cantoni e con l’art. 1a cpv. 4 OPIA; il Cantone dovrebbe avere la possibilità di potersi esprimere anche in merito ai principi e agli obiettivi. VD non vuole nessuna differenziazione tra gli adattamenti al piano settoriale di ordine generale e quelli specifici e che tutti gli adeguamenti del piano settoriale siano pubblicati a tutti i livelli ai fini della partecipazione.
3.4. Art. 11a OLEI
La maggior parte dei Cantoni, i partiti politici partecipanti e le associazioni per l’ambiente non hanno osservazioni in merito a quest’articolo oppure si esprimono in suo favore. Alcuni di essi invece propongono modifiche (precisazione dell’obbligo di consultazione, eventuale consultazione dell’ESTI,
necessità di modificare la LPT, necessità del coordinamento a livello di piano settoriale, il gestore della linea dovrebbe fornire documentazione supplementare, ecc.). Solo BE ritiene che la soluzione proposta comporti oneri eccessivi e complichi la procedura. L’ESTI considera la nuova regolamenta-