Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 24 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: H481-3451
impianti separati, in futuro fossero considerati un unico impianto. Si può supporre che gli impianti autorizzati rispettino il valore limite dell'impianto anche applicando la nuova definizione di impianto;
• pure esigua è la probabilità che in seguito alla revisione della definizione di impianto ven-
ga chiesto e si debba autorizzare un aumento della potenza di trasmissione, con conseguente aumento del carico di radiazioni causato dalla telefonia mobile nei LAUS. Fondamentalmente questo caso può verificarsi soltanto se due gruppi di antenne, che finora venivano trattati come un unico impianto, in futuro dovessero essere considerati impianti separati. Ma anche in questo caso non vi sarebbe molta libertà di manovra per un aumento della potenza di trasmissione, dato che normalmente viene limitata da un LAUS che è irradiato in misura rilevante soltanto da uno dei due gruppi di antenne (v. il capitolo A1).
A5 Effetti per la scheda dei dati sul sito e la collaborazione dei gestori di rete
Il raggruppamento formale di due o più gruppi di antenne in un unico impianto comporta conseguenze anche per la scheda dei dati sul sito e l'obbligo di collaborazione dei gestori della telefonia mobile. Anche se questi aspetti saranno oggetto della raccomandazione di esecuzione, qui di seguito vengono già riportati a titolo informativo i parametri più importanti previsti. L'obiettivo è che la scheda dei dati sul sito sia sempre chiara e inequivocabile e che la procedura di autorizzazione non comporti doppioni.
• In futuro per ogni impianto ci sarà solo una scheda dei dati sul sito. Se di un impianto
fanno parte gruppi di antenne di due o più gestori di rete, ognuno di loro deve attestare con la propria firma che i dati concernenti le proprie antenne sono corretti.
• Se un gestore progetta una nuova stazione di base, deve chiarire se la stessa si troverà
in uno spazio ristretto insieme con un impianto vicino. Nel far questo bisogna tenere conto sia degli impianti autorizzati sia dei progetti per i quali non è ancora stata presa una decisione definitiva.
• Se un gestore di rete prevede di modificare una parte del suo impianto, tale cambiamen-
to va considerato una modifica dell'(intero) impianto esistente. Ciò richiede
l’aggiornamento della scheda dei dati sul sito dell'intero impianto. Di conseguenza, occorre il consenso di tutti i gestori di rete che partecipano all'impianto (nuova scheda dei dati sul sito, che deve essere firmata da tutti gli interessati).
• Se due o più gestori di rete, che partecipano a un unico impianto, progettano di modifica-
re la propria parte di impianto, devono coordinare cronologicamente i progetti e inoltrarli come pacchetto unico per l'autorizzazione.
• Nessuna modifica è prevista in merito al calcolo del perimetro entro il quale può essere
inoltrato un ricorso, il quale è riferito, come sinora, all’intero impianto e non a singoli gruppi di antenne. Devono essere conservate la formula di calcolo nel foglio supplementare 2 della scheda dei dati sul sito come pure la procedura volta a stabilire la potenza di trasmissione. A differenza del perimetro di un gruppo di antenne (allegato 1 numero 62 capoverso 4 ORNI), il perimetro entro il quale può essere inoltrato un ricorso non deve essere ampliato.
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