Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 24 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: H481-3451
• Integrazione: il principio formulato dal Tribunale federale, secondo cui l'estensione dell'impianto deve essere determinata in modo univoco e non dipendere dall'ordine in cui sono stati autorizzati i singoli gruppi di antenne, viene mantenuto esplicitamente (All. 1 n. 62 cpv. 2 ORNI). In determinate situazioni questa esigenza del Tribunale federale comporta come conseguenza la necessità di raggruppare in un unico impianto non solo due, ma tre o più gruppi di antenne (cascate). Con le modifiche del modello vecchio si vuole però fare in modo che questo caso avvenga raramente.
• Modificazione 1: il criterio dello spazio ristretto fra due gruppi di antenne viene inteso in senso più stretto di quanto si sia fatto finora. Lo spazio viene considerato ristretto soltanto se in entrambi i gruppi di antenne vi è almeno un'antenna che trasmette dal perimetro dell'altro gruppo (All. 1 n. 62 cpv. 3 ORNI). Finora il criterio veniva applicato soltanto a unilateralmente, dal punto di vista del gruppo di antenne da autorizzare. Bisognava controllare se nel perimetro del gruppo di antenne previsto vi fossero altre antenne di telefonia mobile, ma non se almeno una delle antenne del nuovo gruppo veniva a trovarsi nel perimetro di un gruppo di antenne esistenti.
• Modificazione 2: per compensare questa nuova regola più restrittiva per la definizione di spazio ristretto in base a un criterio reciproco, il perimetro dei gruppi di antenne viene maggiorato del 50 per cento (All. 1 n. 62 cpv. 4 ORNI).
Conseguenze
• Il numero di gruppi di antenne da riunire a formare un unico impianto è più o meno lo
stesso come se si continuasse ad applicare il modello vigente finora. Nei Cantoni BL e BS, per i quali si dispone di una valutazione completa, si tratta del 9.4 per cento.
• La probabilità che a motivo della revisione della definizione di impianto la potenza di tra-
smissione di singole antenne debba essere ridotta è bassa. Si può supporre che gli impianti autorizzati rispettino il valore limite dell'impianto anche applicando la nuova definizione di impianto.
• Pure bassa è la probabilità che in seguito alla revisione della definizione di impianto ven-
ga chiesto e si debba autorizzare un aumento della potenza di trasmissione, con un conseguente aumento del carico di radiazioni causato dalla telefonia mobile nei LAUS.
Per i futuri sviluppi delle reti di telefonia mobile la nuova definizione di impianto ancorata nell'ORNI offre i vantaggi seguenti:
• tiene conto del potenziale di immissione delle stazioni di base di telefonia mobile;
• anche l’aumento della densità delle reti solo in casi eccezionali richiede il raggruppamen-
to di tre o più gruppi di antenne in un unico impianto (si evitano cascate estese).
5 Ulteriori adeguamenti
5.1 Definizione di impianto per le linee ad alta tensione
La seconda categoria di impianti, per i quali può essere rilevante il criterio dello spazio ristretto, è costituita dalle linee ad alta tensione. I casi pratici possono essere la posa parallela e l'incrocio di linee aeree o sotterranee.
Come per gli impianti trasmittenti di telefonia mobile, la definizione di impianto secondo l'ORNI (All. 1 n. 12) si basa su un sistema in due fasi:
• prima fase: delimitazione secondo le caratteristiche di costruzione. Una linea comprende
tutti i conduttori sul medesimo traliccio o situati nel medesimo impianto di cavi interrati;
• seconda fase: criterio della distanza. Un impianto comprende tutti i conduttori che si tro-
vano in uno spazio ristretto.
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