Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 24 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: H481-3451
molto ampia, che raggruppasse in un solo e unico impianto anche le stazioni di base lontane, avrebbe come conseguenza che le radiazioni complessive di tutte le antenne di telefonia mobile nei LAUS supererebbe quasi mai il valore limite dell'impianto. Invece, con una definizione più restrittiva, che trattasse le stazioni vicine come impianti indipendenti, le radiazioni complessive in un determinato LAUS potrebbero, teoricamente, essere più forti, dato che ogni singolo impianto potrebbe sfruttare da solo l'intero valore limite.
2 Motivo della modifica dell'ORNI
Nella sua decisione 1C_40/2007 del 6 novembre 2007, il Tribunale federale si è occupato a fondo della legittimità della già menzionata precisazione della seconda fase della definizione dell'impianto. L'opportunità era stata data da una costellazione di antenne abbastanza singolare, per la quale per due stazioni di base vicine erano pendenti due procedure separate per il permesso di costruzione ovvero il ricorso. Il Tribunale federale è partito da tale costellazione per fare alcune considerazioni fondamentali sul modello di perimetro raccomandato per la seconda fase. A questo riguardo ha constatato che:
• non costituisce una soluzione soddisfacente il fatto che la medesima costellazione di
antenne, composta da due impianti parziali, venga giudicata in modo differente a seconda di quale dei due impianti parziali sia stato autorizzato prima, ovvero da quale impianto parziale si parta per la valutazione. L'estensione di un impianto ai sensi dell'ORNI deve essere univoca;
• una norma variabile per fissare le distanze in funzione della potenza emessa dalle an-
tenne non può basarsi sul testo dell'ordinanza vigente. Per introdurre un criterio variabile per le distanze, che può essere senz'altro opportuno, bisogna prima creare la base legale nell'ORNI.
In seguito a questa decisione del Tribunale federale le autorità di esecuzione non possono più applicare il modello del perimetro degli impianti e i gestori hanno in parte sospeso l'ampliamento delle loro reti fino al chiarimento della situazione legale. Con la presente modifica dell'ORNI, il Consiglio federale intende ripristinare la certezza del diritto.
3 Panoramica delle modifiche proposte
3.1 Definizioni di impianto
In considerazione della già citata decisione del Tribunale federale, la seconda fase della definizione degli impianti trasmittenti per la telefonia mobile va riformulata e ancorata a livello di ordinanza. In maniera analoga viene precisata anche la definizione di impianto per le linee ad alta tensione. Per le altre categorie di impianti disciplinate nell'Allegato 1 ORNI al momento non si ritiene necessaria una precisazione, dato che praticamente non si conoscono casi di applicazione.
3.2 Ulteriori adeguamenti
La revisione dell'ORNI è stata anche colta come occasione per rendere vincolanti a livello legislativo alcune precisazioni e aggiunte che per la maggior parte erano già state introdotte a livello di raccomandazione. Questo non comporta nessun cambiamento di natura sostanziale. Si tratta di:
• una precisazione per le antenne di telefonia mobile con una potenza di trasmissione infe-
riore a 6 Watt;
• la definizione dello stato di esercizio determinante per le linee ad alta tensione;
• l’ottimizzazione dell'occupazione di fase per le linee ad alta tensione;
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