Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 24 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: H481-3451

5.6 Modifica delle vecchie stazioni di trasformazione

A differenza della maggior parte delle categorie di impianti disciplinate nell'Allegato 1 ORNI, per le stazioni di trasformazione manca un numero che consenta deroghe in caso di modifica di un vecchio impianto. Dato che per la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione nel caso concreto sono possibili deroghe (All. 1 n. 25 cpv. 2 ORNI), è logico ammetterle anche in caso di modifica di un vecchio impianto. Perciò nell'Allegato 1 ORNI dovrebbe essere inserito un nuovo numero 26, con il medesimo testo della norma analoga dell'Allegato 1 numero 36 ORNI per le sottostazioni e gli impianti di distribuzione.

6 Conseguenze per gli impianti esistenti

La nuova definizione di impianto per gli impianti trasmittenti di telefonia mobile non comporta conseguenze di rilievo per il carico di RNI nei luoghi a utilizzazione sensibile. Il rispetto del valore limite delle immissioni è comunque garantito.

Gli altri adeguamenti dell'Allegato 1 ORNI sono in massima parte già stati introdotti a livello di raccomandazione e vengono correntemente applicati nella prassi di esecuzione.

Gli impianti che sono stati autorizzati o risanati in base alle esigenze vigenti finora, in linea di principio dovrebbero essere conformi anche alle nuove definizioni. In considerazione del fatto che la revisione dell'ordinanza non tocca il rispetto del valore limite delle immissioni e che le nuove definizioni concernono solamente le limitazioni preventive delle emissioni, il lavoro necessario per una nuova valutazione generale di tutti gli impianti esistenti, al fine di identificare eventuali eccezioni, viene ritenuto sproporzionato. Perciò le nuove disposizioni non dovranno essere applicate agli impianti che prima dell'entrata in vigore delle nuove definizioni erano conformi all'ORNI e restano in funzione entro il regime di esercizio autorizzato.

Di conseguenza le nuove definizioni dell'Allegato 1 vengono applicate soltanto quando si tratta di realizzare nuovi impianti o di sostituire, trasferire altrove o modificare impianti esistenti (art. 20 ORNI). Invece nel caso dei vecchi impianti, che in base alle disposizioni previgenti avrebbero dovuto essere risanati, senza che il risanamento sia già stato effettuato, la nuova disposizione è applicabile dal momento dell'entrata in vigore.

7 Le disposizioni nel dettaglio

Articolo 3 capoverso 3 lettere a e b

Riguarda solo il testo francese

Articolo 13 capoverso 1

Adeguamento redazionale.

Articolo 20

Agli impianti autorizzati con decisione definitiva, conformi alle esigenze dell'ORNI nella versione vigente finora, viene concessa una garanzia dell'esistenza (v. capitolo 6).

Allegato 1 numero 11 capoverso 1

Adeguamento del testo all'articolo 3 numero 13 dell'ordinanza sulla corrente forte (ARS 734.2).

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