Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 24 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: H481-3451
Nel progetto di strumento ausiliario di esecuzione per le linee ad alta tensione3 l'UFAM ha proposto una precisazione per la seconda fase. La struttura è simile a quella per la telefonia mobile, ma tiene conto della diversa distribuzione delle radiazioni nello spazio e non dipende dall'ordine in cui sono state rilasciate le autorizzazioni. Si possono trovare alcuni esempi alle pagine 10 - 13 del progetto di questo strumento ausiliario3.
Questo modello, già bene introdotto nella pratica, dovrebbe essere ancorato senza modifiche nell'ORNI (All. 1 n. 12 cpv. 4 - 6 ORNI).
5.2 Antenne di telefonia mobile con una potenza di trasmissione inferiore a 6 Watt
Finora vigeva una raccomandazione di durata limitata, in base alla quale le antenne di telefonia mobile con una potenza di trasmissione (ERP) fino a 6 Watt potevano essere valutate indipendentemente da eventuali altre antenne di trasmissione vicine. Per tali antenne di microcellule non era prescritta una scheda dei dati sul sito, ma eventualmente una notifica all'autorità di esecuzione con un modulo raccomandato dall'UFAM1.
Questa prassi ha dato buoni risultati e dovrebbe essere mantenuta. Soltanto se un'antenna di microcellula viene a trovarsi nelle immediate vicinanze di un'altra antenna occorre una valutazione RNI per entrambe. Nell'Allegato 1 numero 62 capoverso 1 ORNI questa esigenza viene precisata nel senso che soltanto le antenne di microcellule che distano fino a 5 metri da un'altra antenna di trasmissione devono essere incluse in una valutazione RNI più completa.
Però anche se un'antenna di microcellula va raggruppata in un unico impianto insieme con un'altra antenna di microcellula nel raggio di 5 metri, per tale impianto non sempre valgono le limitazioni preventive delle emissioni previste dall'Allegato 1 numero 6. L'Allegato 1 numero 61 capoverso 1 fissa una soglia di 6 Watt per l'ERP complessiva, al di sotto della quale gli impianti sono da considerarsi di scarso rilievo. La vecchia formulazione di questa cifra "...
con una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W" permetteva peraltro diverse interpretazioni ed era già stata oggetto di un procedimento davanti alla Commissione edilizia di ricorso del Cantone di Basilea Città. Tale commissione era giunta alla conclusione che nel sommare l'ERP di diverse antenne di trasmissione bisognava tenere conto delle rispettive direzioni di trasmissione. Per "ERP complessiva" va intesa soltanto la somma delle potenze di trasmissione che vengono emesse in un settore azimutale di 90° e non la somma delle potenze di trasmissione di tutte le antenne dell'impianto. Questa interpretazione viene considerata obiettiva. Si attiene al medesimo principio che ora è stato previsto nell'Allegato 1 numero 62 capoverso 4 per il calcolo del raggio del perimetro di un gruppo di antenne e che per questa applicazione è ormai una prassi consolidata. Di conseguenza, l'Allegato 1 numero 61 capoverso 1 andrebbe precisato nel senso della già menzionata decisione della Commissione edilizia di ricorso del Cantone di Basilea Città.
5.3 Definizioni "Modifica di un impianto"
L'Allegato 1 ORNI definisce in diversi numeri per ogni categoria di impianto quali adeguamenti di un impianto vadano considerati come modifica (ai sensi dell'ORNI). Generalmente si tratta di adeguamenti che possono aumentare l'intensità delle radiazioni nei luoghi a utilizzazione sensibile o modificarne la distribuzione spaziale. Con tali modifiche bisogna adeguare la scheda dei dati sul sito. Se il cambiamento concerne un vecchio impianto4, per alcune categorie di impianti le limitazioni preventive delle emissioni sono un po' meno severe che per gli impianti nuovi (art. 9 ORNI).
3 UFAM: Linee ad alta tensione. Aiuto per l'esecuzione dell'ORNI. Progetto sperimentale, giugno 2007 4 Un impianto va considerato "vecchio" se la decisione che ha reso possibile i lavori di costruzione o l'inizio dell'esercizio era già definitiva il 1.2.2000 (art. 3 cpv. 1 ORNI). 6/24 312/2005-02200/02/02/02/10/02/H481-3451