Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/36: Modifica dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) · 24 pagine
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Riferimento/Numero d'incarto: H481-3451
• il completamento delle definizioni degli adeguamenti di un impianto che devono essere
considerati come una modifica ai sensi dell'ORNI.
Inoltre sono state introdotte alcune modifiche redazionali.
4 La definizione di impianto trasmittente per la telefonia mobile (All. 1 n. 62 cpv. 1 - 4 ORNI)
Con la revisione della definizione di impianto si vuole tenere conto delle questioni seguenti:
• come esige il Tribunale federale, l'estensione di un impianto deve poter essere determi-
nata in modo inequivocabile e non deve dipendere dall'ordine cronologico in cui sono state autorizzate le stazioni di base che ne fanno parte;
• il livello di protezione va mantenuto. Bisogna evitare che, come conseguenza della revi-
sione della definizione di impianto, le radiazioni complessive della telefonia mobile nei luoghi a utilizzazione sensibile, calcolando la media di tutti tali luoghi, possano essere variate unilateralmente in direzione di un inasprimento o di un allentamento;
• il lavoro svolto dalle autorità di esecuzione non deve aumentare;
• il raggruppamento delle antenne di trasmissione di più di due edifici (cascate, v. Allegato)
a formare un unico impianto deve restare l'eccezione;
• la definizione riveduta di impianto deve essere il più possibile conforme al modello vec-
chio, in modo da poter rinunciare a una vasta, nuova valutazione degli impianti di trasmissione già autorizzati.
Nell'Allegato si può trovare una descrizione e valutazione di diversi modelli per la definizione di impianto. Il modello proposto (capitolo A4.4) presenta le caratteristiche seguenti:
• viene mantenuto il sistema a due livelli;
• resta invariata la struttura limitante per la prima fase
• il traliccio,
• l'edificio2 nel caso delle antenne installate sulla facciata o il tetto di un edificio.
Tutte le antenne di trasmissione su un traliccio isolato o su un edificio costituiscono un'unità, per la quale viene introdotto il nuovo concetto di gruppo di antenne (All. 1 n. 62 cpv. 1 ORNI). Se nelle vicinanze non ci sono altre antenne di trasmissione, il gruppo di antenne costituisce l'impianto ai sensi dell'ORNI.
Il Tribunale federale è dell'opinione che in base al testo dell'ordinanza vigente il criterio per la seconda fase debba essere una distanza fissa; una distanza variabile, di cui il Tribunale federale riconosce senz'altro l'opportunità, è esclusa. L'analisi contenuta nell'Allegato (in particolare il capitolo A3) dimostra però che un criterio variabile, dipendente dalla potenza di trasmissione delle antenne, può tenere meglio conto del previsto aumento della densità delle reti di telefonia mobile che non una distanza fissata in base a una normativa rigida. Di conseguenza, il modello applicato fino alla menzionata decisione del Tribunale federale, basato su un parametro variabile, dovrebbe essere mantenuto nei suoi tratti fondamentali, ma anche integrato e modificato per quanto concerne gli aspetti seguenti (All. 1 n. 62 cpv. 2 - 4 ORNI):
2 Nella maggior parte dei casi pratici il criterio dell'edificio quale struttura limitante per la prima fase si è rivelato adeguato. Nel caso di stabili molto grandi, p.es. un gruppo di case a schiera in città, appare opportuna un'ulteriore suddivisione, p.es. in base alle particelle. Le relative spiegazioni e precisazioni possono essere formulate nella raccomandazione di esecuzione. 4/24 312/2005-02200/02/02/02/10/02/H481-3451